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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26737/2021 del 01/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente, relativa al diniego di condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002 e alla correlata cartella di pagamento. Ha dedotto sette motivi: (1) omessa/insufficiente motivazione e violazione delle norme sul litisconsorzio e sul processo tributario per la mancata notifica dell'appello al concessionario della riscossione, ritenuto litisconsorte necessario; (2) analoghe censure sulla mancata integrazione del contraddittorio; (3) violazione dell'art. 331 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non avere dichiarato inammissibile l'appello per omessa integrazione del contraddittorio; (4) violazione dell'art. 9-bis L. n. 289/2002 per avere ritenuto legittimo il diniego di condono nonostante il contribuente sostenesse di avere già versato parte delle somme dovute; (5) violazione delle norme sulla riscossione e notificazione della cartella per asserita inesistenza giuridica della notifica eseguita dal concessionario; (6) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sul contraddittorio endoprocedimentale per la mancata partecipazione del contribuente al procedimento di liquidazione e riscossione; (7) violazione delle norme sulla motivazione e sottoscrizione della cartella per difetto di motivazione e di sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi della CTR, che si era limitata a negare la definizione agevolata per mancato integrale pagamento del dovuto, senza entrare nella quantificazione delle somme. Ha respinto il quinto motivo, affermando che la notifica della cartella mediante raccomandata diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 può essere eseguita dal concessionario e che, comunque, non ricorreva un'ipotesi di inesistenza ma semmai di nullità sanabile. Ha respinto il sesto motivo, precisando che il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza esclusa nel caso di mero mancato pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, e che l'omissione della comunicazione non comporta la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi. Ha respinto il settimo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della cartella asseritamente mal interpretata e perché la mancanza di sottoscrizione non invalida la cartella se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo competente. Ha inoltre dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di interesse, osservando che l'eventuale omessa integrazione del contraddittorio verso il concessionario non avrebbe potuto portare a un esito favorevole per il ricorrente, essendo infondate tutte le altre censure e non essendo ipotizzabile un diverso risultato processuale con la partecipazione del litisconsorte pretermesso. Condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    La definizione agevolata non opera se non vi è stato l'integrale versamento di quanto dovuto; la Corte richiama tale principio come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 20 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata notifica dell'appello al concessionario; la Corte non ravvisa violazione decisiva sulla base del motivo proposto.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata notifica dell'appello al concessionario; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 331 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ne esclude l'utilità concreta per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul litisconsorzio; non conduce all'accoglimento perché manca un interesse concreto alla rinnovazione del giudizio.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    primo comma, seconda parte

    La notifica della cartella mediante invio diretto di raccomandata A/R può essere eseguita dal concessionario/agente della riscossione.

  • art. 42 D.Lgs. n. 112/1999

    Invocato dal ricorrente per sostenere la non legittimazione del concessionario alla notifica; la Corte esclude la censura.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il contraddittorio preventivo non è generalizzato, ma opera solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con la stessa logica dell'art. 36-bis; non impone sempre il contraddittorio preventivo.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    L'obbligo di interlocuzione preventiva non sussiste in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • art. 2 D.Lgs. n. 462/1997

    L'omissione della comunicazione di irregolarità non comporta la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi nel caso esaminato.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della cartella; la Corte rigetta la censura per difetto di autosufficienza.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato con riferimento alla cartella; la Corte richiama il modello legale della cartella e l'irrilevanza della mancanza di sottoscrizione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella è un documento di riscossione che deve essere predisposto secondo il modello approvato con decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 102 c.p.c.

    Il ricorrente sosteneva la mancata integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario; la Corte esclude l'interesse alla ripetizione del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno di un'interpretazione orientata all'economia processuale e alla ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • La notifica della cartella di pagamento eseguita mediante raccomandata A/R ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 può essere validamente effettuata dal concessionario/agente della riscossione.
  • In materia di cartella di pagamento, l'inesistenza della notificazione è configurabile solo in assenza materiale dell'atto o quando manchino gli elementi essenziali dell'attività notificatoria; le altre difformità integrano al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • Il contraddittorio preventivo nel controllo automatizzato non è dovuto in modo generalizzato, ma solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la pretesa deriva dal mero mancato pagamento di somme già dovute, la comunicazione di irregolarità non è necessaria.
  • La mancata comunicazione di irregolarità nel procedimento di controllo automatizzato non comporta, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.
  • La cartella di pagamento non è invalidata dalla mancanza di sottoscrizione del funzionario, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e sia redatta secondo il modello legale.
  • La doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario è inammissibile per difetto di interesse se, anche con la partecipazione del litisconsorte pretermesso, la parte soccombente non avrebbe potuto conseguire un esito favorevole diverso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImposte e riscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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