Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2021 del 01/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per totale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e del percorso processuale precedente, requisito richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese perché il Ministero intimato non ha svolto difese; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, confermando il primo grado, aveva respinto la domanda di protezione internazionale. Nel ricorso per cassazione, tuttavia, non risultavano esposti in modo adeguato i fatti posti a fondamento della domanda introduttiva, i motivi della decisione di primo grado e i motivi dell'appello; tali elementi non erano ricavabili neppure dall'illustrazione dei motivi. La Corte ha quindi rilevato il difetto del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., dichiarando il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della domanda di protezione.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca del tutto l'esposizione sommaria dei fatti di causa, dei motivi della sentenza impugnata e dei motivi posti a fondamento del gravame, se tali elementi non sono comunque desumibili con chiarezza dal ricorso stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e dell'iter processuale, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricostruire aliunde gli antecedenti.
- La mancanza dell'indicazione dei fatti fondanti la domanda, delle ragioni della decisione di merito e dei motivi di appello integra un vizio radicale del ricorso, che ne comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- In assenza di costituzione difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
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