Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2021 del 01/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha chiesto la correzione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., di una sentenza della Corte di cassazione del 26 settembre 2019 n. 24082. La decisione originaria, pur avendo accolto due motivi su nove e cassato il decreto impugnato, nel dispositivo e nella motivazione rinviava "ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia". Secondo l'istante, la formulazione era obiettivamente ambigua o erronea, perché non era chiaro se la Corte avesse inteso rinviare alla Corte d'appello di Firenze, con errore nel nome della Corte indicata, oppure a una Corte d'appello diversa, con errore nell'indicazione della sezione. La controparte ha depositato controricorso rimettendosi alle determinazioni della Corte.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che nella sentenza del 26 settembre 2019 n. 24082 il riferimento alla "Corte d'appello di Brescia" fosse un errore materiale, poiché era evidente che il rinvio dovesse essere alla "Corte d'appello di Firenze", coerentemente con il riferimento ad "altra sezione". La Corte ha quindi disposto che la locuzione contenuta in motivazione e in dispositivo venga letta come rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Non ha pronunciato sulle spese, affermando che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
attribuisce il potere di chiedere la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione
art. 91 c.p.c.
non trova applicazione nel procedimento di correzione degli errori materiali, perché la natura del relativo provvedimento non consente una pronuncia sulle spese processuali
Massime di principio
- L'errore materiale in una sentenza della Corte di cassazione è correggibile quando il contenuto complessivo della decisione rende evidente quale fosse l'effettiva volontà decisoria, nonostante l'inesattezza letterale del testo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una pronuncia sulle spese processuali, in quanto il relativo provvedimento ha natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa.
- Ai fini della correzione, conta la chiara ricostruibilità della volontà del giudice dal testo complessivo della decisione; ove il riferimento errato sia manifestamente incoerente con il resto della motivazione e del dispositivo, la correzione può limitarsi alla sostituzione dell'indicazione inesatta con quella corretta.
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