Cassazione Civile, Ordinanza n. 26720/2021 del 01/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile, per asserita tardività, l'appello proposto avverso la decisione di primo grado. Secondo la Corte territoriale, l'atto di gravame era stato depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione telematica, essendo stato depositato il trentunesimo giorno. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente computato il termine finale senza considerare che il giorno di scadenza cadeva di domenica, con conseguente proroga al primo giorno non festivo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Il testo della sentenza di legittimità non consente di ricostruire ulteriori fatti di merito della controversia originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso relativo all'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché esamini l'impugnazione nel merito. È stato inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non sussistendone i presupposti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto che non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è accolto e viene disposto il rinvio; nel caso concreto tale importo non è dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. Un. n. 28575/2018
richiamata come precedente di legittimità secondo cui, nel computo del termine, se la scadenza cade di domenica, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Massime di principio
- Nel computo del termine processuale per proporre impugnazione, se il giorno di scadenza cade di domenica, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione quando il giudice non consideri la proroga del termine cadente in giorno festivo.
- In sede di legittimità, la cassazione con rinvio è la soluzione corretta quando l'errore processuale del giudice di merito ha impedito l'esame dell'impugnazione nel merito.
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