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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2021 del 01/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Non provvede sulle spese perché le parti intimate non hanno svolto difesa. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, in primo grado, di tutte le domande volte alla concessione della protezione internazionale. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina il merito della domanda di protezione né i motivi di impugnazione, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: la procura speciale allegata al ricorso, pur materialmente congiunta all'atto, non contiene un riferimento specifico e chiaro al provvedimento impugnato né all'autorità che lo ha emesso, risultando quindi inidonea a soddisfare il requisito della procura speciale per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve consentire l'immediata riferibilità al provvedimento impugnato e all'autorità giudiziaria che lo ha emesso; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La difformità o genericità della procura rispetto al ricorso per cassazione integra un vizio processuale preliminare che impedisce l'esame del merito e dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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