Cassazione Civile, Ordinanza n. 26679/2021 del 01/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società per ottenere la condanna dell'altra al pagamento di euro 68.664,54 asseritamente dovuti per una fornitura di capi di abbigliamento. La convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, indicando quali fori alternativi il Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., e il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., e sostenendo che non fosse applicabile il forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. perché il credito non era liquido ed esigibile. Il Tribunale di Prato ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competenti Reggio Emilia e Bologna e negando l'operatività dell'art. 1498, ultimo comma, c.c. e dell'art. 1182, terzo comma, c.c. Contro tale ordinanza la società attrice ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) errata qualificazione del rapporto come non riconducibile alla vendita, con conseguente erronea individuazione della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo (vendita su tipo di campionario); 2) violazione dell'art. 1498, comma 3, c.c. in relazione al forum destinatae solutionis; 3) violazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. sul luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria; 4) erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'istanza di regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il Tribunale aveva escluso la qualificazione del rapporto come vendita sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti, secondo il criterio imposto dall'art. 38 c.p.c.; il rigetto di tale motivo ha assorbito il secondo, proposto in via subordinata. Ha poi respinto il terzo motivo, confermando il giudizio del Tribunale secondo cui non esisteva un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti idoneo a determinare l'ammontare delle obbligazioni pecuniarie o i criteri per determinarlo, e quindi non era applicabile l'art. 1182, terzo comma, c.c., in linea con Cass. S.U. n. 17989/2016. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il sindacato della Cassazione sulle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando la compensazione nella discrezionalità del giudice di merito. È stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia e, in via concorrente, del Tribunale di Bologna; le spese sono state rimesse al merito e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale criterio di competenza territoriale nel conflitto tra fori alternativi; nel caso concreto porta a individuare il Tribunale di Reggio Emilia come foro competente.
Richiamato quale criterio di competenza per le cause relative a diritti di obbligazione; nel caso concreto fonda la competenza concorrente del Tribunale di Bologna.
Non applicabile quando il credito non sia liquido ed esigibile e non vi sia un valido titolo negoziale che determini l'ammontare dell'obbligazione o i criteri per determinarlo.
La Corte ne prende atto come norma invocata per il forum destinatae solutionis, ma conferma che nel caso concreto non opera.
La qualificazione del rapporto ai fini della competenza va effettuata sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti.
Il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte vittoriosa; la compensazione totale o parziale resta discrezionale per il giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Citato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
Citato in relazione alla scrittura difensiva depositata dalla controricorrente nel regolamento di competenza.
Citato in relazione all'istanza di liquidazione dei compensi nel procedimento di sospensione.
Massime di principio
- Nella regolazione della competenza territoriale, la qualificazione del rapporto dedotta dalle parti deve essere compiuta sulla base dei fatti allegati e degli atti disponibili nella fase iniziale del giudizio, senza anticipare accertamenti di merito incompatibili con il giudizio sulla competenza.
- Il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ex art. 1182, terzo comma, c.c. presuppone un credito liquido ed esigibile; se manca un valido titolo negoziale che determini l'importo dovuto o i criteri per determinarlo, tale foro non è applicabile.
- In tema di spese processuali, il sindacato della Cassazione è circoscritto alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, mentre la compensazione, totale o parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Quando il ricorso per regolamento di competenza è infondato, la Corte conferma la competenza del giudice individuato dal provvedimento impugnato e rigetta l'istanza, con possibile dichiarazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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