Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008, relativa a IRPEF, IVA, addizionali e diritto annuale camerale. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, vizi della notificazione, mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento, mancata prova del credito, difetto di motivazione, omessa ricezione dell'avviso bonario, decadenza e prescrizione della pretesa, mancata sottoscrizione dell'atto, omissione dell'indicazione del responsabile e del giudice competente, nonché incertezza nel calcolo di interessi e sanzioni. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso; il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, denunciando violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia e vizi motivazionali, oltre a contestare la validità della notifica e la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per difetto di specificità e autosufficienza, per la commistione di censure eterogenee, per l'operatività del filtro della doppia conforme sui motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la notificazione della cartella, anche ove affetta da nullità, era stata sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la tempestiva proposizione del ricorso. Ha inoltre confermato che la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 non ricorreva nel caso concreto e che l'omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta invalidità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva delle controparti.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha però valorizzato soprattutto i limiti di specificità del ricorso e la sanatoria delle nullità notificatorie.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata in tema di notificazione della cartella e di documentazione della stessa.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità.
Invocato in relazione alla valutazione delle risultanze documentali; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre un vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'ammissibilità della doglianza nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato l'inammissibile commistione di vizi eterogenei e, per i motivi ex n. 5, l'operatività del limite della doppia conforme.
Richiamati sulla contestazione delle copie documentali; la Corte ha ribadito che il disconoscimento della copia non equivale al disconoscimento della scrittura privata e non impedisce l'accertamento della conformità con altri mezzi di prova.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non esclude la prova della conformità mediante altri elementi, anche presuntivi.
Richiamato per affermare che la nullità della notificazione della cartella è sanata dal raggiungimento dello scopo, se il destinatario propone tempestivamente ricorso.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Il rinvio all'art. 60 d.P.R. 600/1973 e, tramite questo, alle norme sulle notificazioni del processo civile conduce all'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma di rinvio per la notificazione della cartella, che collega la disciplina tributaria alle regole processualcivilistiche.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel passaggio sulla tempestività dell'impugnazione della cartella notificata validamente.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ha condiviso l'affermazione della CTR secondo cui, per il controllo automatizzato relativo al periodo d'imposta 2008, il termine triennale non era ancora spirato alla data rilevante.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per mancata trascrizione delle domande/eccezioni asseritamente non esaminate.
art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per contestare l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere; censura dichiarata inammissibile.
Applicato il limite del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.
Richiamato per l'efficacia probatoria dell'attività certificativa dell'ufficiale postale e dell'avviso di ricevimento come atto pubblico.
Citato solo per distinguerlo dalle notifiche a mezzo posta disciplinate dalla legge speciale.
Richiamata quale disciplina più rigorosa delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 149 c.p.c., distinta dalla raccomandata ordinaria.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Invocato dal ricorrente nel motivo sulla decadenza, ma non accolto come rilevante nel caso concreto.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Invocato dal ricorrente nel motivo sulla decadenza, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione.
L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4
La mancanza dell'indicazione del termine e dell'autorità di ricorso è stata dedotta come vizio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che mescolano indistintamente censure di violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se non consentono di isolare con chiarezza la specifica doglianza proposta.
- Il ricorrente per cassazione ha l'onere di specificità e autosufficienza: deve riportare puntualmente gli atti processuali, le eccezioni e i documenti su cui fonda il motivo, indicando dove e quando siano stati dedotti nei gradi di merito.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata e non rende automaticamente inutilizzabile il documento, potendo il giudice verificarne la conformità con altri mezzi di prova, anche presuntivi.
- Nella notificazione della cartella esattoriale a mezzo posta, l'avviso di ricevimento non richiede necessariamente l'indicazione nominativa della persona che ha materialmente ricevuto il plico, essendo sufficiente la consegna al domicilio del destinatario secondo la disciplina del servizio postale.
- L'eventuale nullità della notificazione della cartella è sanata se il destinatario propone tempestivamente ricorso, per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In tema di cartella di pagamento, l'omessa sottoscrizione del funzionario non determina di per sé invalidità dell'atto, se esso è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la questione asseritamente non esaminata è stata ritualmente proposta e il relativo contenuto è specificamente trascritto nel ricorso per cassazione.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è scrutinabile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
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