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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09568/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA per costi di sponsorizzazione pari a 480.000 euro ritenuti indeducibili perché relativi, in parte, a operazioni inesistenti e, comunque, non inerenti. I costi riguardavano sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche. L'ufficio sosteneva che solo in parte le associazioni avessero effettivamente incassato gli importi fatturati, da cui deduceva sovrafatturazione e difetto di inerenza. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di II grado aveva respinto l'appello erariale affermando, in sintesi, che spettasse all'ufficio provare la pretesa fiscale e che l'amministrazione si fosse limitata a mere illazioni, non avendo dimostrato la non inerenza delle spese pubblicitarie, mentre la società aveva comunque evidenziato un aumento di ricavi e clientela. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c. sulla deducibilità/inerenza dei costi e sull'onere della prova; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una specifica censura dell'appello; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 del codice del processo tributario e dell'art. 111 Cost. per motivazione mancante o solo apparente della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il terzo motivo, accogliendolo per motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha osservato che la decisione di appello si era limitata ad affermazioni astratte, prive di reale disamina del quadro fattuale e del materiale probatorio, e non consentiva il controllo sul ragionamento decisorio; il mero richiamo alla sentenza di primo grado non bastava, perché mancava un effettivo confronto con i motivi di gravame. Per tale ragione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L'esame del primo e del secondo motivo è stato dichiarato inutile per l'accoglimento del terzo.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 1 e 5, TUIR

    richiamato come parametro sulla deducibilità dei costi e sul requisito di inerenza delle spese; il motivo dell'Agenzia sosteneva che tali requisiti non fossero stati correttamente applicati dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della pretesa fiscale e della deducibilità dei costi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia su una specifica censura dell'appello dell'ufficio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 36 del codice del processo tributario e all'art. 111 Cost. per dedurre il vizio di motivazione

  • art. 36 cod. proc. trib.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma processuale per i motivi di nullità della sentenza per vizio di motivazione o omessa pronuncia

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice non indica, in modo intellegibile, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione oppure li enuncia senza svolgere una effettiva disamina logica e giuridica idonea a rendere controllabile il percorso argomentativo.
  • In appello, il richiamo alla decisione di primo grado può essere sufficiente solo se il giudice di secondo grado mostra di avere esaminato i motivi di gravame e di averne ritenuto l'infondatezza o l'irrilevanza; una mera adesione apodittica non supera il vizio di motivazione apparente.
  • La motivazione che si limiti a formule astratte e generiche, prive di collegamento con il quadro probatorio e con le specifiche censure delle parti, non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
  • Quando un motivo di ricorso in cassazione coglie un vizio radicale della sentenza impugnata, come la motivazione apparente, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
  • In tema di costi di impresa e loro deducibilità fiscale, la controversia richiede una reale verifica dell'inerenza e della consistenza fattuale delle operazioni contestate, da svolgere sulla base di elementi probatori specifici e non di mere affermazioni apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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