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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09575/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, notificato il 20 novembre 2019, con recuperi a IRES, IVA e IRAP e sanzioni per complessivi euro 101.124, emesso nei confronti di una società che aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali pur avendo conseguito ricavi. In primo grado e in appello la società aveva sostenuto, da un lato, la decadenza dell’Ufficio, assumendo che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 ottobre 2019 per consentire il rispetto del termine di 60 giorni, e dall’altro la violazione del termine di 60 giorni dopo la chiusura delle indagini prima dell’emissione dell’atto. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo il ricorso originario ammissibile nonostante l’erronea intestazione, confermando però la legittimità dell’accertamento: omessa dichiarazione, notificazione entro il termine quinquennale, assenza di violazione del contraddittorio endoprocedimentale e pretestuosità dell’eccezione, anche perché la contribuente non aveva contestato il merito della pretesa né allegato elementi che avrebbero potuto incidere sull’esito dell’istruttoria. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, deducendo genericamente violazione dell’art. 360 c.p.c., anche per omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5, e invocando la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, richiamando una precedente ordinanza della Cassazione sul contraddittorio preventivo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per cumulo di censure eterogenee e per difetto di specificità, oltre che comunque manifestamente infondato: ha escluso l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, in assenza di accessi/ispezioni/verifiche, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e ha rilevato che, nel caso concreto, la contribuente aveva comunque avuto concreta possibilità di interlocuzione e non aveva fornito la prova di resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha giudicato il motivo inammissibile perché cumulativo, non specifico e in parte formulato in modo generico rispetto ai vizi denunciati; ha inoltre rilevato che non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Nel merito ha ritenuto corretta la decisione della CTR: nessuna violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché non si trattava di accertamento conseguente ad accesso, ispezione o verifica; nessuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati, perché la contribuente non aveva allegato specifiche ragioni difensive né dimostrato che una previa interlocuzione avrebbe potuto determinare un esito diverso; in fatto, la CTR aveva anche accertato che la società aveva avuto concreta possibilità di contraddire. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla conseguente statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso non può cumulare censure eterogenee senza consentire di distinguere chiaramente i singoli vizi denunciati; il motivo deve inoltre indicare in modo specifico il vizio dedotto e, per il n. 5, il fatto storico decisivo asseritamente omesso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme di merito, nei limiti processuali applicabili ratione temporis.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La garanzia del termine dilatorio opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non si applica all’accertamento cd. a tavolino.

  • art. 1, comma 132, L. 208/2015

    Nel caso di omessa dichiarazione, l’avviso è tempestivo se notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autonomo e intelligibile: la mescolanza di censure eterogenee, prive di distinta riconducibilità ai singoli numeri dell’art. 360 c.p.c., comporta inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando vi è doppia conforme di merito nei limiti processuali applicabili.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non per gli accertamenti fondati su dati e informazioni già disponibili all’Amministrazione.
  • Nei tributi armonizzati, l’assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto se il contribuente non allega specifiche difese che avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento e non dimostra la c.d. prova di resistenza.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contribuente ha comunque avuto concreta possibilità di interlocuzione con l’Ufficio, risulta rispettato il diritto ad essere sentito anche se il procedimento non sia stato scandito da formalità vincolate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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