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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09574/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente, titolare di una ditta individuale, aveva chiesto il rimborso IVA per euro 25.000 in relazione a spese sostenute per beni/opere ritenuti ammortizzabili, consistenti in interventi realizzati su un terreno concesso in comodato. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo insussistenti i requisiti dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, perché si trattava di opere inseparabili dai beni cui accedevano e non autonomamente utilizzabili, oltre che non riferibili a beni ammortizzabili in senso tecnico. In appello la CTR aveva accolto il gravame incidentale dell’Agenzia e confermato il diniego. In Cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che erano errati i presupposti di esclusione dell’ammortizzabilità delle opere eseguite su bene di terzi in comodato, trattandosi di spese incrementative su beni di terzi strumentali all’impresa. Con il secondo motivo lamentava la violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che, essendo stata riconosciuta la detraibilità/rimborsabilità dell’IVA in casi analoghi dalla giurisprudenza richiamata, non vi fosse soccombenza reciproca e le spese dovessero essere poste a carico dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel dare rilievo decisivo alla mancata proprietà del bene, poiché, in tema di rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, ciò che conta è la disponibilità del bene in forza di un titolo idoneo a consentirne il possesso o la detenzione per un tempo apprezzabilmente lungo e la sua strumentalità all’attività d’impresa. Ha quindi richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite che interpreta in senso ampio la nozione di beni ammortizzabili/investimenti, ricomprendendovi anche beni detenuti in locazione o comodato, purché destinati all’esercizio dell’impresa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    "acquisto di beni ammortizzabili"

    Va inteso in senso ampio e conforme al diritto unionale, come disponibilità di beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo apprezzabilmente lungo, non limitata alla sola proprietà o a diritti reali.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come presupposto generale della detraibilità IVA, collegato alla necessaria strumentalità dei beni all’attività d’impresa.

  • artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917/1986

    Non sono ritenuti parametri decisivi per delimitare, in materia IVA, la nozione di bene ammortizzabile rilevante ai fini del rimborso.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    È evocato nel secondo motivo in tema di spese di lite; tale motivo resta assorbito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la questione non viene decisa per assorbimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA per beni strumentali/investimenti, la nozione di "acquisto di beni ammortizzabili" non coincide necessariamente con il trasferimento della proprietà: può includere anche la disponibilità del bene in forza di un titolo personale di godimento, purché idoneo a garantire una detenzione apprezzabilmente lunga.
  • La verifica decisiva non è la sola autonoma rimovibilità o l’assenza di trasferimento al proprietario del fondo, ma il nesso di strumentalità tra il bene/opera e l’attività d’impresa o professionale svolta dal soggetto passivo.
  • Nell’interpretazione delle disposizioni IVA interne, il giudice nazionale deve privilegiare un’interpretazione conforme al diritto unionale, valorizzando la funzione economica del bene come investimento e non il solo formalismo proprietario.
  • Il principio di neutralità dell’IVA non impone sempre e comunque la detrazione o il rimborso in modo speculare, ma impone che la disciplina interna sia letta in modo coerente con la funzione di evitare che l’imposta gravi sul soggetto passivo come su un consumatore finale quando ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla normativa armonizzata.

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