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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09570/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato diversi estratti di ruolo relativi a otto cartelle di pagamento, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e, comunque, che gli omessi versamenti erano imputabili al commercialista incaricato. In primo grado il giudice aveva ritenuto valide le notifiche, ma aveva escluso sanzioni e interessi, ravvisando l'assenza di responsabilità fiscale della società per il mancato pagamento dei tributi; l'Ufficio aveva poi appellato la decisione. In appello la contribuente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dalla normativa sulla c.d. rottamazione. La Corte tributaria regionale aveva preso atto della definizione della lite e aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando integralmente le spese. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: omessa pronuncia sui motivi di appello e sull'asserita inammissibilità originaria del ricorso introduttivo; violazione della disciplina sulla definizione agevolata e sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo; omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi in ordine al fatto che solo parte delle cartelle era stata effettivamente definita e che la definizione agevolata non copriva, nella specie, le sanzioni e gli interessi oggetto di residua controversia; nonché la necessità di decidere nel merito la residua debenza di sanzioni e interessi e sulle spese. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, ma fondati, nei limiti indicati, il secondo e il terzo, assorbendo il quarto, poiché la definizione agevolata aveva riguardato soltanto una parte della controversia e non esauriva la res litigiosa residua in punto di sanzioni e interessi; pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della parte ancora controversa e sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il quinto motivo di ricorso; ha accolto, nei limiti della motivazione, il secondo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata "in parte qua" e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia residua e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La decisione di estinzione per cessata materia del contendere è stata dunque ritenuta erronea nella misura in cui ha ricompreso anche questioni non coperte dalla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la Corte ritiene tuttavia che, nel caso concreto, la definizione agevolata abbia inciso sul perimetro della controversia, così da rendere non fondato il primo motivo nei termini prospettati.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Invocato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte non accoglie questa censura come prospettata nel primo motivo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile […]"

    Norma richiamata per sostenere che, in presenza di cartelle ritualmente notificate, l'estratto di ruolo non sarebbe impugnabile; la Corte non fonda su tale rilievo l'esito della lite, che dipende invece dalla portata della definizione agevolata.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    La Corte afferma che la definizione agevolata comporta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti e produce la cessazione del giudizio, ma solo nei limiti oggettivi in cui il carico sia effettivamente compreso nella definizione; se la definizione riguarda solo parte della pretesa, il processo continua per la residua controversia.

  • art. 5 d.l. n. 193 del 2016

    "i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"

    La definizione agevolata elimina sanzioni e interessi di mora nei limiti previsti dalla norma, ma non travolge automaticamente ogni componente del carico fiscale residuo; la controversia continua per ciò che non è incluso nella definizione.

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo degli interessi e agli effetti dello sgravio disposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per gli sgravi eseguiti in ottemperanza alla sentenza di primo grado; la Corte prende atto che, in esecuzione della decisione, alcune poste erano già state sgravate.

  • art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Gli interessi di mora disciplinati da questa disposizione sono quelli espressamente esclusi dalla definizione agevolata richiamata dalla Corte.

  • art. 21, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per il regime degli interessi dovuti sulle rate della definizione agevolata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di interesse ad agire e impugnabilità; la Corte non accoglie la censura perché la definizione agevolata aveva comunque lasciato residuare una parte di controversia.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione comporta la cessazione del giudizio solo nei limiti in cui essa investa effettivamente l'intera res litigiosa; se la definizione riguarda solo una parte del carico, il processo prosegue per la parte residua non definita.
  • L'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti, richiesto dalla disciplina della definizione agevolata, priva di oggetto il processo solo per le questioni effettivamente assorbite dalla definizione, non per quelle rimaste controverse.
  • Quando la controversia riguarda più cartelle o più voci del carico, il giudice deve verificare in concreto quali poste siano state comprese nella definizione agevolata e quali siano state già sgravate o restino contestate, evitando una declaratoria globale di cessazione della materia del contendere non corrispondente all'effettivo perimetro della lite.
  • La definizione agevolata può espungere sanzioni e interessi di mora nei limiti stabiliti dalla legge, ma non elimina automaticamente ogni pretesa residua relativa all'imposta o ad altre componenti del ruolo ancora oggetto di appello.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi sulla parte ancora viva della controversia dopo la verifica della definizione agevolata parziale, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame del merito residuo e delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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