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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09573/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l'amministrazione aveva richiesto maggiori diritti doganali, dazio e IVA per euro 9.231,96, in relazione alla determinazione del valore in dogana. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, deducendo vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, carenza di prova della pretesa e violazione della disciplina unionale e dello Statuto del contribuente; il ricorso era stato accolto. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata la rituale notifica dell'atto alla contribuente: mancava nel fascicolo telematico la ricevuta di avvenuta consegna e, soprattutto, la notifica risultava eseguita presso una PEC diversa da quella indicata nell'elezione di domicilio del giudizio di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione delle norme sulle notificazioni e sul domicilio digitale, sostenendo che la notifica dell'appello era stata eseguita presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri, poi aggiornato nel ReGIndE, e quindi validamente effettuata nonostante la diversa PEC indicata negli atti di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione è valida se eseguita all'indirizzo PEC del procuratore domiciliatario risultante al momento della notifica dai pubblici registri, anche quando nell'atto introduttivo sia stata indicata una diversa PEC divenuta non più attuale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la prosecuzione del giudizio di appello e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 ss. Reg. UE 952/2013

    Richiamati come base normativa della determinazione del valore in dogana oggetto della pretesa tributaria.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Indicato quale termine entro cui notificare l'atto di appello nel processo tributario.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per le modalità telematiche di notificazione nel processo tributario.

  • art. 16, comma 5, d.l. n. 119/2018

    Richiamato per l'applicazione delle regole di notificazione telematica agli appelli proposti dopo il 1 luglio 2019.

  • art. 5, comma 2, d.m. n. 163/2013

    La notificazione telematica si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del destinatario.

  • artt. 45 e 48 d.lgs. n. 82/2005

    Richiamati in relazione agli effetti giuridici delle notificazioni telematiche.

  • art. 170 c.p.c.

    Indicato tra le norme asseritamente violate sulla notificazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 330 c.p.c.

    Indicato tra le norme asseritamente violate sulla notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato per l'evoluzione normativa che ha eliminato l'obbligo di indicazione della PEC nell'atto, in quanto dato pubblico.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio digitale e pubblici registri.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012

    Fondamento del domicilio digitale del difensore e della sua attivazione ex lege tramite i pubblici registri.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore domiciliatario è valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante, al momento della notificazione, dai pubblici registri, anche se l'atto introduttivo conteneva l'indicazione di una diversa PEC non più attuale.
  • Il domicilio digitale si aggiunge ex lege al domicilio fisico del destinatario e può essere utilizzato dal notificante come modalità alternativa di notifica, senza che sia necessario che esso sia espressamente indicato negli atti di causa.
  • Nel processo telematico, la verifica della ritualità della notificazione deve avere riguardo alla PEC effettivamente vigente e conoscibile tramite i registri pubblici, non alla sola corrispondenza formale con l'elezione di domicilio storicamente indicata dalla parte.
  • L'omesso inserimento della ricevuta di avvenuta consegna nel fascicolo telematico non è decisivo se dagli atti risulta comunque una notificazione tempestiva e validamente eseguita secondo il domicilio digitale del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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