Cassazione Civile, Ordinanza n. 09573/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l'amministrazione aveva richiesto maggiori diritti doganali, dazio e IVA per euro 9.231,96, in relazione alla determinazione del valore in dogana. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, deducendo vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, carenza di prova della pretesa e violazione della disciplina unionale e dello Statuto del contribuente; il ricorso era stato accolto. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata la rituale notifica dell'atto alla contribuente: mancava nel fascicolo telematico la ricevuta di avvenuta consegna e, soprattutto, la notifica risultava eseguita presso una PEC diversa da quella indicata nell'elezione di domicilio del giudizio di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione delle norme sulle notificazioni e sul domicilio digitale, sostenendo che la notifica dell'appello era stata eseguita presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri, poi aggiornato nel ReGIndE, e quindi validamente effettuata nonostante la diversa PEC indicata negli atti di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione è valida se eseguita all'indirizzo PEC del procuratore domiciliatario risultante al momento della notifica dai pubblici registri, anche quando nell'atto introduttivo sia stata indicata una diversa PEC divenuta non più attuale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la prosecuzione del giudizio di appello e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 ss. Reg. UE 952/2013
Richiamati come base normativa della determinazione del valore in dogana oggetto della pretesa tributaria.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Indicato quale termine entro cui notificare l'atto di appello nel processo tributario.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per le modalità telematiche di notificazione nel processo tributario.
art. 16, comma 5, d.l. n. 119/2018
Richiamato per l'applicazione delle regole di notificazione telematica agli appelli proposti dopo il 1 luglio 2019.
art. 5, comma 2, d.m. n. 163/2013
La notificazione telematica si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del destinatario.
artt. 45 e 48 d.lgs. n. 82/2005
Richiamati in relazione agli effetti giuridici delle notificazioni telematiche.
Indicato tra le norme asseritamente violate sulla notificazione nel ricorso per cassazione.
Indicato tra le norme asseritamente violate sulla notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario.
Richiamato per l'evoluzione normativa che ha eliminato l'obbligo di indicazione della PEC nell'atto, in quanto dato pubblico.
Richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio digitale e pubblici registri.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
Fondamento del domicilio digitale del difensore e della sua attivazione ex lege tramite i pubblici registri.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore domiciliatario è valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante, al momento della notificazione, dai pubblici registri, anche se l'atto introduttivo conteneva l'indicazione di una diversa PEC non più attuale.
- Il domicilio digitale si aggiunge ex lege al domicilio fisico del destinatario e può essere utilizzato dal notificante come modalità alternativa di notifica, senza che sia necessario che esso sia espressamente indicato negli atti di causa.
- Nel processo telematico, la verifica della ritualità della notificazione deve avere riguardo alla PEC effettivamente vigente e conoscibile tramite i registri pubblici, non alla sola corrispondenza formale con l'elezione di domicilio storicamente indicata dalla parte.
- L'omesso inserimento della ricevuta di avvenuta consegna nel fascicolo telematico non è decisivo se dagli atti risulta comunque una notificazione tempestiva e validamente eseguita secondo il domicilio digitale del destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09568/2025 del 12/04/2025
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09570/2025 del 12/04/2025
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09571/2025 del 12/04/2025
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09574/2025 del 12/04/2025
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09575/2025 del 12/04/2025
- ordinanza_civile · 12 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09576/2025 del 12/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →