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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03719/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente e della società da lui rappresentata, di una cartella di pagamento relativa a tributi dell'anno d'imposta 2012 e del prodromico avviso di accertamento, con esito sfavorevole sia in primo grado sia in appello. I ricorrenti hanno poi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, poi in parte rinunciati con memoria. In sintesi, hanno contestato: la legittimazione e il patrocinio dell'agente della riscossione, perché la costituzione sarebbe avvenuta tramite avvocati del libero foro senza i presupposti richiesti; la regolarità della notificazione della cartella, assumendo l'assenza di prova della notifica e l'irrilevanza dell'istanza di rateizzazione; la nullità della cartella per difformità dal modello obbligatorio; l'inesistenza della cartella per notifica della raccomandata informativa da parte di soggetto postale privato; la carenza di motivazione della cartella, in particolare per il calcolo degli interessi; l'omessa prova della notifica per mancata produzione della matrice o della copia con relata; l'uso di copie fotostatiche non disconosciute o non verificate in originale; l'inidoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; e l'illegittimità della produzione in appello di nuovi documenti. La Corte ha preliminarmente preso atto della rinuncia ai motivi sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori nuove eccezioni formulate solo con memoria. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimazione del difensore dell'agente della riscossione, richiamando la disciplina speciale e la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro; ha respinto il secondo motivo, valorizzando l'istanza di rateizzazione come elemento incompatibile con la negazione della conoscenza della cartella e idoneo a sanare eventuali vizi di notificazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità; ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi quarto, quinto e ottavo sulla notifica, osservando che la tempestiva impugnazione sana le eventuali nullità della notificazione e che non era stata adeguatamente contestata la conformità delle copie prodotte; infine ha rigettato il ricorso nel suo complesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dato atto della rinuncia ai motivi sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo, ha respinto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il quarto, il quinto e l'ottavo. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva respinto l'appello dei contribuenti contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore di ciascuna delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    disciplina la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; non impedisce, nei casi consentiti, il ricorso ad avvocati del libero foro e non si applica alle società private della riscossione come quella in causa.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    la difesa tecnica è distinta dalla rappresentanza processuale e può essere svolta da avvocati del libero foro.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    in appello è ammissibile la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni e nuovi documenti, ma i relativi motivi sono stati comunque rinunciati o ritenuti infondati.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    la prova della notificazione della cartella si desume dalla relata di notifica e/o dall'avviso di ricevimento; il rinvio alle norme processuali consente l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    le eventuali nullità della notificazione sono sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare con la tempestiva impugnazione della cartella.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato in relazione all'onere probatorio sulla notificazione e sulla regolarità degli atti prodotti.

  • art. 148 cod. proc. civ.

    richiamato tra le norme sulla notificazione rilevanti per i motivi di ricorso.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque affrontato implicitamente le questioni.

  • art. 25, comma 1-ter, n. 2 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dai ricorrenti in tema di contenuto della cartella e motivazione.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato in relazione alla motivazione degli atti tributari.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa dei contribuenti.

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica tramite raccomandata informativa da soggetto postale privato.

  • artt. 3 e 4 l. n. 890 del 1982

    richiamati in tema di notificazioni e raccomandata informativa.

  • art. 45 d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato nel motivo che riproponeva la censura sulla notifica.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di produzione documentale nel processo tributario.

  • artt. 2712 e 2719 cod. civ.

    richiamati sul valore probatorio delle copie e sul disconoscimento della conformità all'originale.

  • art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato dai ricorrenti in tema di autenticità e valore delle copie prodotte.

  • art. 3, 24 e 111 Cost.

    richiamati in relazione alla tutela del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 77 cod. proc. civ.

    evocato dalle censure nuove sulla rappresentanza processuale, ritenute tardive o inammissibili.

  • art. 85 cod. proc. civ.

    richiamato per la perpetuazione dell'ufficio del difensore in caso di successione dell'ente nel processo.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    richiamato per affermare la possibilità della Corte di decidere nel merito in caso di violazione di norme processuali, ove non servano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1334 cod. civ.

    la notificazione è condizione di efficacia dell'atto amministrativo, non elemento costitutivo.

  • art. 1335 cod. civ.

    opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    richiamato per distinguere la rinuncia ai motivi operata dal difensore dalla rinuncia al ricorso disciplinata dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rappresentanza e la difesa dell'agente della riscossione vanno distinte: la capacità di stare in giudizio riguarda la rappresentanza processuale, mentre la difesa tecnica è disciplinata dalle norme sul patrocinio; nei casi consentiti, l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità non previste dalla disciplina applicabile.
  • La richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è incompatibile con la tesi di non avere mai conosciuto la cartella di pagamento e può essere valorizzata come elemento di riconoscimento del debito e di conoscenza dell'atto, pur non integrando necessariamente acquiescenza definitiva alle ragioni del Fisco.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, la tempestiva proposizione del ricorso sana le eventuali nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; il vizio della notifica non travolge l'atto in sé, salvo che vengano dedotti specifici vizi propri dell'atto impugnato.
  • Per contestare efficacemente in cassazione la regolarità della notificazione di una cartella o l'attendibilità delle copie documentali prodotte, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e indicando in modo chiaro e circostanziato le difformità o i vizi dedotti.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte, con la memoria illustrativa, nuove eccezioni o questioni non devolute con il ricorso; la memoria può solo illustrare i motivi già proposti o replicare alle difese avverse.
  • La produzione in appello di documenti nel processo tributario è ammissibile nei limiti previsti dalla disciplina speciale; la valutazione della loro idoneità probatoria richiede comunque che il disconoscimento delle copie sia specifico e non generico.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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