Cassazione Civile, Ordinanza n. 03719/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente e della società da lui rappresentata, di una cartella di pagamento relativa a tributi dell'anno d'imposta 2012 e del prodromico avviso di accertamento, con esito sfavorevole sia in primo grado sia in appello. I ricorrenti hanno poi proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, poi in parte rinunciati con memoria. In sintesi, hanno contestato: la legittimazione e il patrocinio dell'agente della riscossione, perché la costituzione sarebbe avvenuta tramite avvocati del libero foro senza i presupposti richiesti; la regolarità della notificazione della cartella, assumendo l'assenza di prova della notifica e l'irrilevanza dell'istanza di rateizzazione; la nullità della cartella per difformità dal modello obbligatorio; l'inesistenza della cartella per notifica della raccomandata informativa da parte di soggetto postale privato; la carenza di motivazione della cartella, in particolare per il calcolo degli interessi; l'omessa prova della notifica per mancata produzione della matrice o della copia con relata; l'uso di copie fotostatiche non disconosciute o non verificate in originale; l'inidoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; e l'illegittimità della produzione in appello di nuovi documenti. La Corte ha preliminarmente preso atto della rinuncia ai motivi sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori nuove eccezioni formulate solo con memoria. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimazione del difensore dell'agente della riscossione, richiamando la disciplina speciale e la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro; ha respinto il secondo motivo, valorizzando l'istanza di rateizzazione come elemento incompatibile con la negazione della conoscenza della cartella e idoneo a sanare eventuali vizi di notificazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità; ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi quarto, quinto e ottavo sulla notifica, osservando che la tempestiva impugnazione sana le eventuali nullità della notificazione e che non era stata adeguatamente contestata la conformità delle copie prodotte; infine ha rigettato il ricorso nel suo complesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dato atto della rinuncia ai motivi sesto, settimo, nono, decimo e undicesimo, ha respinto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il quarto, il quinto e l'ottavo. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva respinto l'appello dei contribuenti contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; non impedisce, nei casi consentiti, il ricorso ad avvocati del libero foro e non si applica alle società private della riscossione come quella in causa.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
la difesa tecnica è distinta dalla rappresentanza processuale e può essere svolta da avvocati del libero foro.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
in appello è ammissibile la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni e nuovi documenti, ma i relativi motivi sono stati comunque rinunciati o ritenuti infondati.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
la prova della notificazione della cartella si desume dalla relata di notifica e/o dall'avviso di ricevimento; il rinvio alle norme processuali consente l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile.
le eventuali nullità della notificazione sono sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare con la tempestiva impugnazione della cartella.
richiamato in relazione all'onere probatorio sulla notificazione e sulla regolarità degli atti prodotti.
richiamato tra le norme sulla notificazione rilevanti per i motivi di ricorso.
richiamato in relazione all'omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque affrontato implicitamente le questioni.
art. 25, comma 1-ter, n. 2 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dai ricorrenti in tema di contenuto della cartella e motivazione.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
richiamato in relazione alla motivazione degli atti tributari.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa dei contribuenti.
richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica tramite raccomandata informativa da soggetto postale privato.
artt. 3 e 4 l. n. 890 del 1982
richiamati in tema di notificazioni e raccomandata informativa.
art. 45 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato nel motivo che riproponeva la censura sulla notifica.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di produzione documentale nel processo tributario.
richiamati sul valore probatorio delle copie e sul disconoscimento della conformità all'originale.
art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato dai ricorrenti in tema di autenticità e valore delle copie prodotte.
art. 3, 24 e 111 Cost.
richiamati in relazione alla tutela del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.
evocato dalle censure nuove sulla rappresentanza processuale, ritenute tardive o inammissibili.
richiamato per la perpetuazione dell'ufficio del difensore in caso di successione dell'ente nel processo.
richiamato per affermare la possibilità della Corte di decidere nel merito in caso di violazione di norme processuali, ove non servano ulteriori accertamenti di fatto.
la notificazione è condizione di efficacia dell'atto amministrativo, non elemento costitutivo.
opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria.
richiamato per distinguere la rinuncia ai motivi operata dal difensore dalla rinuncia al ricorso disciplinata dalla norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rappresentanza e la difesa dell'agente della riscossione vanno distinte: la capacità di stare in giudizio riguarda la rappresentanza processuale, mentre la difesa tecnica è disciplinata dalle norme sul patrocinio; nei casi consentiti, l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità non previste dalla disciplina applicabile.
- La richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è incompatibile con la tesi di non avere mai conosciuto la cartella di pagamento e può essere valorizzata come elemento di riconoscimento del debito e di conoscenza dell'atto, pur non integrando necessariamente acquiescenza definitiva alle ragioni del Fisco.
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, la tempestiva proposizione del ricorso sana le eventuali nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; il vizio della notifica non travolge l'atto in sé, salvo che vengano dedotti specifici vizi propri dell'atto impugnato.
- Per contestare efficacemente in cassazione la regolarità della notificazione di una cartella o l'attendibilità delle copie documentali prodotte, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e indicando in modo chiaro e circostanziato le difformità o i vizi dedotti.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte, con la memoria illustrativa, nuove eccezioni o questioni non devolute con il ricorso; la memoria può solo illustrare i motivi già proposti o replicare alle difese avverse.
- La produzione in appello di documenti nel processo tributario è ammissibile nei limiti previsti dalla disciplina speciale; la valutazione della loro idoneità probatoria richiede comunque che il disconoscimento delle copie sia specifico e non generico.
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