Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36001/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti per l'anno d'imposta 2003 fondati sull'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per la persona fisica, l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito sulla base sia della partecipazione in una s.a.s. sia di beni-indice di capacità contributiva, a seguito di contraddittorio endoprocedimentale e questionario. Per la società in accomandita semplice, l'Ufficio ha proceduto a ricostruzione induttiva del reddito per assenza delle scritture contabili, ritenute nella disponibilità del commercialista, e per documentazione prodotta solo parzialmente. Per la socia accomandante, la pretesa deriva dalla partecipazione del 30% alla società e dalla conseguente imputazione del reddito societario, oltre che dai beni-indice. Nei giudizi di merito le doglianze dei contribuenti sono state respinte o accolte solo in parte, con conferma della pretesa erariale. In cassazione, per la persona fisica e per la società sono stati dedotti, in sintesi, l'erronea considerazione della mancata presentazione delle dichiarazioni come imputabile ai contribuenti nonostante l'omissione fosse asseritamente dovuta al commercialista; l'asserita illegittimità dell'accertamento sintetico/induttivo e della quantificazione del reddito; per la persona fisica anche la contestazione delle sanzioni. Per la socia accomandante è stata contestata la validità della notifica dell'atto presupposto e, conseguentemente, della cartella di pagamento, lamentando che la procedura ex art. 140 c.p.c. fosse incompleta per mancata prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La Corte richiama il principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per gli accertamenti unitari e procede poi all'esame dei singoli ricorsi.

La decisione

La Corte riunisce i tre ricorsi perché relativi all'accertamento unitario della società di persone e dei soci. Rigetta integralmente il ricorso del contribuente persona fisica, ritenendo infondate le censure sulla riferibilità a lui dell'omessa dichiarazione, sulla legittimità dell'accertamento sintetico e sulla debenza delle sanzioni, poiché il contribuente non ha dimostrato di aver vigilato sul professionista incaricato né di aver fornito prova idonea a superare gli indici di capacità contributiva. Rigetta anche il ricorso della società, dichiarando infondati i motivi sulla riferibilità dell'omissione al solo commercialista e sulla legittimità della ricostruzione induttiva, oltre a dichiarare inammissibili le doglianze che non riportano in modo autosufficiente gli atti e le questioni già dedotte in appello o che lamentano omessa pronuncia senza adeguata specificazione. Rigetta infine il ricorso della socia accomandante, dichiarando radicalmente inammissibile la censura sulla notificazione perché non autosufficiente e non integralmente trascrittiva degli atti rilevanti. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base di indici di capacità contributiva; in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni semplici e il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto assolto nel caso concreto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, ritenuta non violata.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario originario.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato con riferimento alla riunione dei processi per economia processuale.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione e di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente per contrastare la pretesa fiscale o provare l'assenza di colpa.

  • art. 1 L. 7 ottobre 1995, n. 423

    interpretato in combinazione con la disciplina successiva, nel senso che la non punibilità del contribuente può essere dimostrata anche in giudizio se prova di aver fornito provvista al professionista e di averne vigilato l'operato.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato in tema di responsabilità per le sanzioni tributarie; non esonera il contribuente che non abbia vigilato sul professionista incaricato.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato come norma di carattere generale, idonea a consentire la prova liberatoria del contribuente nelle violazioni tributarie.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla società ricorrente per dedurre detrazioni e versamenti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla società ricorrente, senza esito favorevole.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma senza accoglimento.

  • art. 2732 c.c.

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma senza accoglimento.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di chiarezza e sinteticità del ricorso e di giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle esigenze di chiarezza del ricorso e del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dei redditi omessi, l'Ufficio può procedere in via sintetica o induttiva sulla base di indici di capacità contributiva e di altri elementi noti, senza dover fornire ulteriori prove oltre alla dimostrazione dei fattori-indice; il contribuente ha l'onere di provare che il reddito presunto non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
  • L'incarico affidato a un commercialista non esonera il contribuente dagli obblighi fiscali e dall'osservanza della diligenza minima di vigilanza: per andare esente da responsabilità, il contribuente deve dimostrare non solo l'operato fraudolento del professionista, ma anche di aver vigilato sull'incarico e di avergli messo a disposizione la provvista necessaria.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure su avvisi o notifiche devono rispettare rigorosi oneri di autosufficienza: il ricorrente deve riportare in modo completo e specifico gli atti, le parti di motivazione e i documenti rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • In materia di accertamenti unitari dei redditi delle società di persone e dei soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di società e soci; tuttavia, ove i ricorsi siano simultaneamente proposti e decisi nei due gradi di merito, la Corte può procedere alla riunione per economia processuale.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, per la sua struttura logico-giuridica, implica necessariamente il rigetto della domanda o dell'eccezione di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.