Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte onerata)
La controversia
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da una società consortile, il Tribunale aveva liquidato il compenso del consulente tecnico d'ufficio ponendo le spese, in via provvisoria, a carico di tutte le parti in solido. La società destinataria di tale regolamentazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c. e dell'art. 8 del D.P.R. 115/2002, sostenendo che nel procedimento di ATP non opera una soccombenza tecnica e che, quindi, le spese della consulenza avrebbero dovuto essere poste a carico del solo richiedente, in applicazione del principio di causalità e dell'onere di anticipazione. La resistente ha controricorso, mentre le altre parti sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo: nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si chiude con il deposito della relazione del consulente, non va effettuato un regolamento delle spese tra le parti ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; le spese dell'ATP devono essere poste a carico della parte richiedente, salva poi la loro considerazione nel successivo giudizio di merito come spese di lite. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha posto le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente. Ha inoltre condannato i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la disciplina della condanna alle spese processuali presuppone un vero giudizio contenzioso con soccombenza, presupposto assente nella fase di accertamento tecnico preventivo
non trova applicazione, nel procedimento di ATP, per la regolazione delle spese tra le parti in mancanza di soccombenza tecnica
richiamato come norma del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si conclude con la relazione del CTU
richiamato nel medesimo contesto del procedimento di istruzione preventiva e della liquidazione del compenso del consulente
il compenso del consulente e le spese dell'ATP gravano, a conclusione della procedura, sulla parte che ha richiesto l'accertamento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
consente alla Corte, una volta cassato il provvedimento, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti
il procedimento ha funzione di preservare una prova da utilizzare in un eventuale giudizio di merito, senza instaurare di regola un contenzioso sulle spese
nel richiamo della Corte rientra il medesimo assetto dell'istruzione preventiva, incompatibile con un autonomo regolamento delle spese tra le parti
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la fase istruttoria non dà luogo di regola a una statuizione sulle spese tra le parti secondo i criteri della soccombenza, poiché manca un vero giudizio contenzioso concluso con decisione di merito.
- Le spese della consulenza tecnica preventiva devono essere poste a carico della parte che ha richiesto l'accertamento, in base all'onere dell'anticipazione e al principio di causalità.
- L'eventuale incidenza economica dell'ATP sul successivo giudizio di merito va considerata come spesa processuale da porre a carico del soccombente, salvo compensazione, ma non altera la regola della fase preventiva.
- La formulazione del quesito al consulente è rimessa al giudice; alle parti spetta soltanto un potere di sollecitazione e cooperazione, che non giustifica di per sé la ripartizione solidale delle spese dell'ATP tra tutti i partecipanti.
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