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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Nel contesto di una controversia esecutiva tra un condòmino e l'amministrazione del condominio, il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello il sequestro giudiziario di un decreto ingiuntivo risalente a molti anni prima e di altri atti compiuti dal difensore del condominio nei confronti di un locatario. Il Presidente della Corte d'appello aveva assegnato il ricorso alla sezione feriale. Contro tale assegnazione il ricorrente ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che la domanda cautelare dovesse essere considerata proposta in corso di causa e quindi decisa dalla sezione ordinariamente investita del merito, non dalla sezione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento. Ha rilevato, in primo luogo, la totale incomprensibilità dell'esposizione dei fatti e quindi il difetto di specificità del ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c.; in secondo luogo, che il provvedimento impugnato non era decisorio; in terzo luogo, che non aveva statuito sulla competenza in senso tecnico, ma aveva soltanto smistato il ricorso cautelare alla sezione feriale, cioè disposto una mera distribuzione interna degli affari dell'ufficio giudiziario. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per indicare la difesa personale dell'avvocato ricorrente; non incide sulla decisione

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    inammissibile ex articolo 366, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve esporre in modo intelligibile e specifico i fatti di causa; l'incomprensibilità dell'esposizione determina inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile se viene proposto contro un provvedimento non decisorio e che non statuisce in senso tecnico sulla competenza.
  • La mera assegnazione interna di un affare a una determinata sezione dell'ufficio giudiziario integra un atto organizzativo di distribuzione degli affari, non un provvedimento sulla competenza.
  • Il ricorso per cassazione o il rimedio similare è inammissibile quando la narrazione dei fatti è così confusa da non consentire la comprensione della vicenda processuale, in violazione dell'obbligo di specifica esposizione dei fatti.
  • La mancata costituzione dell'intimato esclude la liquidazione delle spese di lite a suo favore o a suo carico, se non vi è attività difensiva svolta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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