LEGGE 11 ottobre 1995, n. 423
Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSospende la riscossione delle sanzioni pecuniarie tributarie quando il mancato/ritardato/insufficiente versamento è dovuto a condotta penalmente rilevante del professionista incaricato. Il contribuente o sostituto ottiene la sospensione su istanza con copia della denuncia e prova di aver dato le somme al professionista. Se il professionista è condannato definitivamente, le sanzioni sono annullate per il cliente e addebitate al professionista; in caso di assoluzione o di mancata/rigettata azione civile la sospensione è revocata. I termini di prescrizione/decadenzasono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla decisione definitiva. Previste, per comprovate difficoltà economiche, sospensione del tributo e degli interessi per due anni e successiva rateazione in dieci rate con garanzia. Aggiornamento: L. 27.12.1997, n. 449 adegua i riferimenti agli uffici delle Entrate.
Sospensione riscossione sanzioni tributarie per illecito di professionisti
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