Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società italiana aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo residuo di forniture di beni mobili (denti sintetici). La società acquirente straniera aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva revocato il decreto, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base del Regolamento CE n. 44/2001, ritenendo decisivo il luogo di consegna dei beni in Germania. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, sostenendo che, ai fini della giurisdizione, avrebbe dovuto considerarsi l'obbligazione dedotta in giudizio, cioè il pagamento del prezzo, da eseguirsi in Italia; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 30 della Convenzione di Vienna del 1980 e dell'art. 5 lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che il luogo di consegna dovesse coincidere con quello di trasmissione della merce al primo vettore e non con la destinazione finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato l'art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, perché nelle vendite di beni il criterio di giurisdizione è il luogo di consegna dei beni, inteso secondo la giurisprudenza consolidata come luogo di recapito finale in cui il compratore acquista la materiale disponibilità della merce. Ha inoltre affermato che, anche quando l'azione riguarda il solo pagamento del corrispettivo, la giurisdizione si determina comunque in base al luogo di consegna dei beni e non al luogo di pagamento del prezzo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
obbligazione dedotta in giudizio
La ricorrente la invocava per sostenere che la giurisdizione dovesse radicarsi nel luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento; la Corte, richiamando il quadro successivo del Regolamento CE n. 44/2001, ha escluso che tale convenzione fosse decisiva nel caso e ha ribadito che, nelle vendite di beni, rileva il luogo di consegna.
art. 5, punto 1, lett. b), Regolamento CE n. 44/2001
nel caso della compravendita di beni, il luogo ... in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto
La Corte lo interpreta come criterio speciale di giurisdizione nelle controversie contrattuali di vendita, collegato al luogo di consegna dei beni e non alla mera obbligazione di pagamento del prezzo.
art. 30 Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980
La Corte afferma che la disposizione disciplina i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.
art. 31 Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980
È richiamato solo per precisare che il luogo di presa in consegna della merce dal vettore non coincide, ai fini della giurisdizione, con il criterio rilevante del Regolamento CE n. 44/2001.
art. 57 Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980
La Corte precisa che anche la disciplina sul luogo di pagamento del prezzo attiene al rapporto obbligatorio sostanziale e non alla determinazione della giurisdizione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarla.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base della decisione in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contratto di compravendita di beni, ai fini della giurisdizione ex art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, il criterio decisivo è il luogo di consegna dei beni, non il luogo in cui viene azionata l'obbligazione di pagamento del prezzo.
- Quando la vendita ha ad oggetto merci da trasportare, il luogo di consegna va individuato nel luogo di recapito finale concordato, in cui l'acquirente acquisisce la materiale disponibilità dei beni.
- Le disposizioni della Convenzione di Vienna sui luoghi di consegna e di pagamento disciplinano il rapporto obbligatorio sostanziale tra le parti, ma non incidono sul riparto di giurisdizione regolato dal diritto europeo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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