Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare concluso con una persona poi deceduta, del prezzo complessivo di euro 90.000. Le eredi della venditrice hanno agito per ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per inadempimento dell'acquirente e, in via anche di annullamento, deducendo il mancato pagamento dell'intero prezzo. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo non contestata la deduzione dell'acquirente secondo cui una parte rilevante del prezzo era stata corrisposta tramite bonifici eseguiti dal padre e qualificando il residuo inadempimento come di scarsa importanza. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame delle eredi, dichiarando la risoluzione del contratto, perché i bonifici prodotti non provavano il pagamento del prezzo: provenivano dal conto di un terzo e avevano causale diversa da quella solutoria del prezzo, essendo indicati come "retta mensile Casa di riposo". Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole sulle preclusioni, sul contraddittorio e sull'onere della prova, oltre a vizi dell'atto introduttivo e omessa valutazione dei documenti, sostenendo che la causale dei bonifici non sarebbe stata tempestivamente contestata; 2) violazione degli artt. 1454 e 1220 c.c., assumendo che non sussistesse un inadempimento idoneo a fondare la risoluzione e che vi fosse mora credendi per l'offerta del saldo; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, con riferimento alla durata effettiva della permanenza della venditrice nella casa di riposo e alla pretesa insussistenza di una pluralità di causali di debito ai fini dell'art. 1193 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi si collocassero fuori dagli schemi del ricorso per cassazione e, comunque, non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la prova liberatoria dell'esatto adempimento non era stata data: i bonifici, provenendo da un terzo e recando una causale non riferibile al prezzo dell'immobile, non valevano a dimostrare il pagamento del residuo prezzo. Di conseguenza, erano inconferenti sia le censure sulla non contestazione sia quelle sulla scarsa importanza dell'inadempimento o sulla mora credendi, tutte fondate sull'assunto - smentito dal giudice di merito - di un parziale adempimento nel senso prospettato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La diffida ad adempiere rileva solo se il debitore non dimostra l'esatto adempimento entro il termine assegnato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non provata tale dimostrazione.
L'adempimento del terzo ha efficacia liberatoria solo se specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; versamenti di terzo con causale diversa non equivalgono al pagamento del prezzo dovuto.
La doglianza sulla mora credendi è stata ritenuta inconferente perché presupponeva un parziale adempimento non accertato.
La censura è stata reputata non decisiva, poiché la Corte d'appello aveva già escluso che i bonifici potessero essere imputati al pagamento del prezzo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e il regime di non contestazione, ma la censura è stata giudicata inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità dell'atto di citazione; la Corte non ha ravvisato incidenze utili sulla decisione di merito.
Invocato per le preclusioni difensive; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Invocato per le preclusioni istruttorie; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo, cioè l'esatto adempimento.
I motivi sono stati ritenuti formulati al di fuori dei corretti schemi del giudizio di legittimità, soprattutto perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale e la decisione in rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, il creditore deve provare il titolo e la scadenza dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento; spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo rappresentato dall'esatto adempimento.
- Quando il pagamento è eseguito da un terzo, esso libera il debitore solo se risulta specificamente imputato all'obbligazione dedotta e corrispondente alla prestazione dovuta; una diversa causale del versamento può escluderne la valenza solutoria.
- La non contestazione non può prevalere su una valutazione complessiva delle allegazioni e dei documenti che escluda in modo univoco la prova dell'adempimento; la corte di merito può valorizzare la provenienza dei pagamenti e la loro causale.
- Le censure di legittimità che presuppongono un fatto non accertato dal giudice di merito sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La deduzione di mora credendi o di esiguità dell'inadempimento è inconferente quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova del pagamento del prezzo dovuto.
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