Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva respinto l’appello dell’opponente e, a monte, le opposizioni al decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 80.000,00, corrispondenti alla restituzione della caparra confirmatoria versata al momento della conclusione del preliminare, assunto risolto per il mancato avveramento della condizione relativa all’approvazione, entro una certa data, del piano attuativo d’intervento unitario. I comproprietari venditori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale rigettava le opposizioni e la Corte d’appello confermava. In cassazione uno dei venditori proponeva quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, sostenendo che il preliminare dovesse essere inteso come fonte di due obbligazioni autonome e non come impegno solidale unitario dei comproprietari; 2) e 3) violazione delle norme sulla chiamata del terzo, deducendo che il giudice avrebbe dovuto ammettere e trattare unitariamente anche la posizione della comproprietaria chiamata in manleva; 4) violazione delle norme sull’interpretazione della condizione, sostenendo che la clausola fosse sospensiva e non risolutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato che, nella promessa di vendita di un immobile indiviso, i comproprietari venditori agiscono come parte contrattuale complessa e l’impegno si presume unitario, salvo diversa chiara volontà negoziale; ha ribadito che nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve citare solo il creditore procedente e, per chiamare terzi, deve chiedere l’autorizzazione nel primo atto, a pena di decadenza, termine rilevabile anche d’ufficio; ha infine confermato che, dal testo del contratto, la clausola era chiaramente risolutiva e che l’interpretazione della volontà negoziale resta accertamento di merito insindacabile in cassazione.
Norme richiamate
I criteri interpretativi vanno applicati tenendo conto della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo, ma l’accertamento della volontà negoziale resta riservato al giudice di merito se la motivazione è coerente con il testo contrattuale.
La disciplina della chiamata del terzo nell’opposizione a decreto ingiuntivo impone che l’opponente citi solo il creditore procedente e, se intende chiamare un terzo, ne chieda l’autorizzazione nell’atto di opposizione, pena decadenza; la richiesta tardiva in udienza non è ammissibile.
Richiamato dal ricorrente in via alternativa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha escluso la possibilità di estendere il giudizio di opposizione ad un soggetto diverso dal creditore procedente senza osservare le preclusioni proprie del rito.
La distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva dipende dal testo negoziale e dalla volontà delle parti, desumibile dal significato chiaro delle espressioni utilizzate.
Le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, ma solo se il testo presenti incertezze; se il significato è univoco non sono ammesse integrazioni che alterino il senso letterale.
Il principio del raggiungimento dello scopo riguarda le nullità formali, non la violazione di termini perentori stabiliti a pena di decadenza.
Citatо per la definibilità del ricorso nelle forme camerali su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
Citatо quale base processuale per la trattazione camerale e la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile indiviso, i comproprietari promittenti venditori costituiscono normalmente un’unica parte contrattuale complessa; le rispettive dichiarazioni si fondono in un’unica obbligazione, salvo che dal contratto emerga in modo chiaro una diversa volontà di assumere impegni autonomi per singole quote.
- L’interpretazione del contratto che sia sorretta dal testo negoziale e da una motivazione coerente non è censurabile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione della volontà delle parti, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il rapporto processuale si instaura tra opponente e creditore procedente; la chiamata di terzi segue regole e termini inderogabili e deve essere richiesta nell’atto introduttivo dell’opposizione, non potendo essere sanata da iniziative successive.
- La violazione di un termine perentorio previsto a pena di decadenza non è sanata dal principio di raggiungimento dello scopo, che opera solo per irregolarità formali in senso stretto.
- Quando il testo contrattuale è chiaro e univoco, non è consentito ricorrere a indagini interpretative ulteriori che finiscano per sovvertire il significato letterale della clausola; ciò vale anche per distinguere tra condizione sospensiva e risolutiva.
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