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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una banca, creditrice di una società debitrice in forza di decreto ingiuntivo, aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto con cui un fideiussore aveva donato a terzi il diritto di usufrutto su tutti i propri immobili, assumendo la frode alle ragioni dei creditori. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, sia il fideiussore sia la beneficiaria dell'atto avevano censurato la decisione; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili gli appelli con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., motivando in modo sintetico e per relationem, richiamando la decisione di primo grado e gli orientamenti di legittimità. Il ricorrente per cassazione ha dedotto la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse respinto le censure senza un effettivo percorso argomentativo, nonostante uno dei motivi di appello riguardasse una questione di fatto, cioè l'asserita estinzione dell'obbligazione garantita per successivi adempimenti parziali del fideiussore e del debitore principale. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, anche per aspecificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. quando se ne denunci la nullità per mancanza di motivazione come violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha respinto sia l'eccezione di inammissibilità per difetto di ricorribilità sia quella per aspecificità. Nel merito ha accolto il motivo, rilevando che la motivazione dell'ordinanza impugnata era meramente apparente: il richiamo alla sentenza di primo grado e agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità non consentiva di comprendere la soluzione di una questione di puro fatto, quale l'effettiva estinzione o meno dell'obbligazione garantita per adempimento. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione revocatoria proposta dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è impugnabile per cassazione quando sia denunciato un vizio proprio, quale il difetto di motivazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'impugnazione dell'ordinanza resa nel giudizio d'appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza integra un vizio processuale denunciabile in cassazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti è ritenuto soddisfatto attraverso l'allegazione dei documenti e il riassunto del contenuto dell'atto di appello

  • art. 348 bis c.p.c.

    norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non vi sia ragionevole probabilità di accoglimento

Massime di principio

  • L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione se si deduce la nullità per mancanza assoluta o apparenza della motivazione, quale violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • La motivazione per relationem è inidonea quando si limita a richiamare la sentenza di primo grado e gli orientamenti giurisprudenziali senza confrontarsi con una censura che imponga l'accertamento di un fatto controverso decisivo.
  • Una questione di fatto non può essere risolta mediante il solo rinvio a principi di diritto astratti, poiché occorre una verifica effettiva della prova nel caso concreto.
  • L'eccezione di aspecificità del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c. è infondata quando il ricorrente alleghi i documenti rilevanti e ne indichi in modo sufficiente collocazione e contenuto essenziale.
  • In presenza di motivazione inferiore al minimo costituzionale, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidaliDonazioni
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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