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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05321/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2011, maggiori redditi d’impresa e IVA/IRAP, contestando: l’uso di uno studio di settore non coerente con l’attività svolta; la deduzione di costi relativi a due fatture emesse da un soggetto ritenuto privo di adeguata struttura e per operazioni asseritamente oggettivamente e soggettivamente inesistenti; l’omessa comunicazione delle operazioni dichiarate come non imponibili per esportazioni. In cassazione la contribuente articolava sei motivi: omesso esame della documentazione relativa alle cessioni all’esportazione e della pretesa illegittimità del recupero IVA; violazione dell’art. 109 TUIR per la ritenuta non inerenza dei costi di consulenza; motivazione apparente/perplessa per l’apparente sovrapposizione tra inesistenza delle operazioni e non inerenza; violazione delle norme sulle presunzioni per mancanza di un fatto noto a fondamento dell’accertamento; violazione delle regole sull’onere della prova e del principio di affidamento/buona fede, sostenendo che spettasse all’Ufficio dimostrare la frode o la consapevolezza della contribuente; omesso esame dei pagamenti effettuati tramite banca, che avrebbero dovuto escludere la ripresa a tassazione almeno sul versante dei redditi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull’art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per difetto di specifica indicazione delle diverse rationes decidendi dei due gradi di merito; ha escluso il vizio di omessa pronuncia e di motivazione apparente, osservando che la sentenza regionale conteneva comunque una motivazione comprensibile; ha ritenuto infondato il motivo sulla deducibilità dei costi perché il contribuente non aveva provato l’effettiva esistenza e l’inerenza delle prestazioni; ha confermato che l’antieconomicità e l’assenza di una struttura organizzativa del fornitore possono costituire indici sintomatici della fittizietà dell’operazione e del difetto di inerenza; ha ribadito che, in tema di IVA su operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche per presunzioni semplici, mentre al contribuente incombe dimostrare l’effettività dell’operazione e la deducibilità del costo; ha inoltre affermato che il decreto di archiviazione penale non produce preclusioni nel giudizio tributario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    norma base del recupero a tassazione del reddito d’impresa accertato dall’Ufficio

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività d’impresa e la prova della concreta destinazione del costo

  • art. 8 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per qualificare come non imponibili le cessioni all’esportazione

  • art. 1, comma 1, lett. c, d.l. n. 746/1983

    richiamato in relazione all’obbligo di comunicazione per le operazioni non imponibili da dichiarazione d’intento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    vizio denunciabile per nullità della sentenza, tra cui l’omessa pronuncia e la motivazione solo apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma consente solo il sindacato sul minimo costituzionale della motivazione e richiede, nella doppia conforme, specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti di contenuto-forma della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la motivazione delle sentenze nel processo tributario

  • art. 2727 c.c.

    la presunzione richiede un fatto noto da cui risalire al fatto ignoto

  • artt. 2697, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati per la ripartizione dell’onere probatorio e l’uso delle presunzioni

  • art. 408 c.p.p.

    il decreto di archiviazione non preclude una diversa valutazione del fatto in sede tributaria

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per escludere l’autorità di giudicato del decreto di archiviazione

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato solo con riferimento al procedimento penale menzionato dalla ricorrente

Massime di principio

  • Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere sulla domanda o eccezione; non è configurabile quando la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente, o quando si deduca solo un difetto di motivazione.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, non già insufficienza o mera non linearità della motivazione.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare non solo l’esistenza documentale del costo, ma anche la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta correlazione con l’attività imprenditoriale.
  • L’antieconomicità di un costo e l’assenza di una struttura organizzativa del fornitore possono costituire indici sintomatici del difetto di effettività dell’operazione e dell’assenza di inerenza; in presenza di tali elementi, il contribuente deve fornire prova idonea a superare il rilievo presuntivo.
  • In tema di IVA, per le operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente, per ottenere detrazione e deduzione, deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • Il pagamento delle fatture tramite canale bancario, da solo, non è sufficiente a dimostrare l’effettività dell’operazione quando altri elementi depongono per la fittizietà della stessa.
  • Il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa qualificazione e valutazione del medesimo fatto in sede fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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