DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746
Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, dal 1° gennaio 1984, le condizioni e le modalità per acquistare o importare senza IVA da parte degli esportatori abituali, con dichiarazione d’intento telematica e controlli sulle ricevute. Prevede sanzioni per omissioni e regole transitorie; contiene anche disposizioni su regime speciale agricolo e imposta di bollo per atti agricoli. Molte norme risultano oggi abrogate o superate.
IVA, dichiarazioni d’intento e agevolazioni per esportatori abituali
IVA, dichiarazioni d’intento e regole collegate
Il provvedimento interviene in materia di IVA per disciplinare l’utilizzo del plafond da parte degli esportatori abituali, le dichiarazioni d’intento e alcuni profili sanzionatori e transitori. Contiene inoltre norme accessorie sul regime agricolo e su alcune esenzioni in materia di imposta di bollo.
Ambito applicativo e condizioni per acquistare senza IVA
Le disposizioni che consentono di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta si applicano ai soggetti che effettuano cessioni all’esportazione in misura qualificata rispetto al volume d’affari.
Le condizioni indicate sono:
- nell’anno precedente, l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione deve essere superiore al 10% del volume d’affari determinato ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 633/1972, con esclusione di alcune operazioni specificamente richiamate;
- per i contribuenti diversi da quelli che hanno iniziato l’attività da meno di dodici mesi, è possibile assumere come riferimento, in ciascun mese, le esportazioni effettuate nei dodici mesi precedenti, se anche tale importo supera la soglia del 10%.
La lettera relativa ai soggetti che iniziano l’attività è risultata abrogata.
Dichiarazione d’intento e adempimenti formali
L’intento di avvalersi della facoltà di acquisto o importazione senza imposta deve risultare da una dichiarazione apposita, redatta secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e trasmessa telematicamente all’Agenzia, che rilascia ricevuta con protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Il protocollo di ricezione deve essere indicato:
- nelle fatture emesse in base alla dichiarazione;
- oppure, in caso di importazione, nella dichiarazione doganale.
Per il controllo in dogana, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, così da evitare la consegna cartacea dei documenti.
Sanzioni e responsabilità
In caso di operazioni effettuate senza pagamento dell’imposta in mancanza della dichiarazione richiesta, si applica una pena pecuniaria da due a sei volte l’imposta non applicata, oltre al pagamento dell’imposta stessa. Se la dichiarazione è stata rilasciata, dell’omesso pagamento rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che l’hanno sottoscritta.
Sono previste ulteriori sanzioni per chi omette di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute, nonché per chi non esegue nei termini le annotazioni o non invia/allega il prospetto previsto.
Per omissione o incompletezza dell’elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione prevista dal DPR n. 633/1972; l’accertamento definitivo comporta, per l’anno successivo:
- la decadenza dei cessionari o committenti dalla facoltà di acquistare beni e servizi senza IVA;
- l’impossibilità per i cedenti o prestatori di servizi di effettuare operazioni senza pagamento dell’imposta.
Regime transitorio e decorrenze
Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1984.
Per la prima applicazione erano previsti termini transitori per:
- la pubblicazione dei decreti ministeriali di approvazione dei modelli;
- la presentazione della dichiarazione iniziale;
- la regolarizzazione delle annotazioni relative al periodo 1 gennaio-29 febbraio 1984.
L’opzione per assumere come riferimento le esportazioni dei dodici mesi precedenti aveva efficacia fino al 31 dicembre 1983; successivamente era possibile continuare ad avvalersene solo se sussistevano i presupposti sostanziali e veniva presentata la dichiarazione richiesta.
Modifiche e abrogazioni
Sono abrogate varie disposizioni precedenti del DPR n. 633/1972 e di altre norme collegate, in particolare quelle relative:
- alla dichiarazione e comunicazione dell’intento;
- a talune regole per i soggetti che iniziano l’attività;
- ad alcune disposizioni sanzionatorie e di falsa attestazione.
Le modifiche normative successive richiamate nel testo hanno inoltre aggiornato la disciplina delle dichiarazioni d’intento e delle relative decorrenze.
Regime speciale agricolo e detrazione IVA
Per l’anno 1983 i soggetti di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/1972 potevano optare, alle condizioni previste, per la detrazione nel modo normale in sede di dichiarazione annuale, restando ferma la preclusione richiamata dal decreto.
Per gli anni successivi al 1983 tale facoltà è esclusa. Resta invece ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nel modo normale ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 34; per il 1984 l’opzione esercitata nel mese di gennaio poteva essere revocata entro il 31 marzo mediante dichiarazione scritta.
Sono inoltre soppressi alcuni commi dell’articolo 34.
Cessione di autovetture e decorrenza della soppressione di una norma precedente
La soppressione dell’ultimo comma dell’articolo 13 del DPR n. 633/1972, disposta da una norma precedente, opera per le cessioni di autovetture e autoveicoli acquistati o importati dal 1° gennaio 1983.
Imposta di bollo su atti per aiuti agricoli
Alla tabella allegato B del DPR n. 642/1972 viene aggiunto un articolo che assoggetta a esenzione o disciplina agevolata le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché dei prestiti agrari di esercizio e di altri interventi previsti da disposizioni legislative in materia.
Qualificazione IVA degli interventi AIMA
Gli aiuti, premi, contributi e compensazioni finanziarie erogati dall’AIMA sono qualificati come interventi di sostegno della produzione agricola e, perciò, non costituiscono prestazioni imponibili ai fini IVA.
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