Cassazione Civile, Ordinanza n. 06505/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Un medico convenzionato per il servizio di continuità assistenziale aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di rischio prevista da un Accordo Integrativo Regionale, non corrisposta dalla ASL dal luglio 2017. La Corte d'Appello, adita dalla ASL, ha revocato il decreto ritenendo nulla la clausola regionale che prevedeva tale indennità, perché contrastante con la contrattazione nazionale: secondo la Corte territoriale, l'ACN consente la contrattazione decentrata solo entro limiti precisi e per compensi connessi a prestazioni aggiuntive o a specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre qui l'indennità era prevista in modo generalizzato per tutti i medici del servizio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina legale e contrattuale sulla contrattazione collettiva del personale convenzionato, sostenendo che la nullità dell'accordo regionale presuppone un contrasto irriducibile con la contrattazione nazionale, non ravvisabile nel caso concreto; (2) violazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'ACN 20 gennaio 2005, sostenendo che la previsione di compensi ulteriori non era esclusa e che l'indennità di rischio valorizzava i disagi del servizio in Abruzzo; (3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina processuale/probatoria, deducendo che l'accordo regionale era fondato su una valutazione delle condizioni di rischio di tutte le sedi regionali e che ciò emergeva dagli atti e dalla normativa regionale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, richiamando un precedente in fattispecie sovrapponibile, e ha ribadito che la contrattazione decentrata non può introdurre in via generalizzata un compenso aggiuntivo orario in assenza della specificazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, richiesta dall'ACN per rendere compatibile la maggiorazione con il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati. Poiché l'accordo regionale aveva previsto l'indennità in modo automatico e indistinto per tutti i medici della continuità assistenziale, la clausola è stata confermata nulla e il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal medico per il pagamento dell'indennità di rischio. Ha ritenuto che l'Accordo Integrativo Regionale fosse nullo nella parte in cui prevedeva un compenso orario aggiuntivo generalizzato, perché la contrattazione regionale non può derogare alla disciplina nazionale se non nei limiti espressamente consentiti e previa individuazione di specifiche condizioni di disagio e difficoltà. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base del sistema che consente la contrattazione decentrata nel pubblico impiego contrattualizzato, ma nei limiti della disciplina nazionale.
art. 52, comma 27, L. 289/2002
Citato come modifica della disciplina di riferimento invocata dal ricorrente.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla contrattazione collettiva e sul trattamento economico.
Richiamato dal ricorrente quale norma quadro del rapporto convenzionale dei medici di base e della contrattazione collettiva di settore.
Utilizzato dalla Corte come parametro del principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati.
art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005
La Corte afferma che consente agli accordi regionali di definire parametri per specifiche condizioni di disagio e difficoltà, ma non di introdurre compensi automatici e generalizzati.
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina nazionale della struttura del compenso dei medici convenzionati.
art. 72 A.C.N. 20 gennaio 2005
Invocato dal ricorrente per sostenere il carattere non ostativo dell'onnicomprensività dell'importo orario.
art. 13 A.I.R. Regione Abruzzo 9.8.2006
La clausola regionale che riconosceva l'indennità di rischio è stata ritenuta nulla perché in contrasto con la disciplina nazionale.
art. 2-nonies d.l. 29 marzo 2004, n. 81, conv. in L. 138/2004
È indicato come norma che rimette agli accordi nazionali anche la disciplina della contrattazione regionale ed aziendale.
Base formale dei tre motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nel terzo motivo come norma sull'interpretazione del contratto.
Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma applicazione decisoria.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze di causa.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle difese della parte resistente.
Usato per rinviare alla motivazione del precedente conforme richiamato.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella disciplina dei medici convenzionati, la contrattazione regionale o aziendale può operare solo entro i limiti fissati dalla contrattazione nazionale e non può introdurre in via autonoma discipline economiche contrastanti con essa.
- Quando l'accordo nazionale consente interventi decentrati per valorizzare particolari condizioni di disagio o difficoltà, è necessaria una specifica e puntuale individuazione di tali condizioni nell'accordo regionale; in mancanza, la maggiorazione si risolve in un aumento generalizzato del compenso non consentito.
- L'indennità aggiuntiva prevista in modo automatico e indistinto per tutti gli operatori di un determinato servizio non può essere giustificata mediante accertamenti di fatto successivi se l'accordo regionale non abbia espressamente valorizzato quelle condizioni come parametro negoziale.
- Il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati impedisce che una contrattazione regionale introduca compensi ulteriori sganciati dai presupposti specificamente previsti dalla contrattazione nazionale.
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