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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06377/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società datrice di lavoro aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi riferiti a somme corrisposte a cinque giornalisti cessati dal rapporto di lavoro. Le somme erano state qualificate dalla società come "incentivi all'esodo" e, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione contributiva prevista per le erogazioni effettuate in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'uscita dei lavoratori. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, sulla base del testo degli accordi conciliativi, le somme non fossero meri incentivi all'esodo ma includessero anche corrispettivi per rinunce ulteriori dei lavoratori a pretese di natura retributiva e risarcitoria, con conseguente debenza dei contributi. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 per interpretazione troppo restrittiva dell'esenzione; violazione dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 314/1997 per avere attribuito valore negoziale a clausole ritenute di stile; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per non avere considerato la volontà comune delle parti e la lettura complessiva delle clausole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, formalmente veicolate come violazioni di legge e dei criteri ermeneutici, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella, plausibile e motivata, compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che l'esenzione contributiva per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo richiede una prova rigorosa della specifica finalità incentivante e che il giudice può e deve verificare in concreto l'effettiva natura delle dazioni, senza arrestarsi alla qualificazione formale data dalle parti. Restano a carico della parte che invoca l'esenzione i relativi presupposti probatori. Condanna della ricorrente alle spese e obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4, lett. b), L. 30 aprile 1969, n. 153

    esenzione per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine d'incentivare l'esodo dei lavoratori e per le somme la cui erogazione trae origine da tale cessazione

    l'esenzione si applica solo alle somme effettivamente collegate, in concreto, alla finalità di incentivare la cessazione consensuale del rapporto; non basta la mera etichetta formale o la presenza di rinunce ulteriori nel medesimo accordo.

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la Corte di merito avrebbe attribuito valore negoziale a clausole di rinuncia; la Corte di cassazione non ne ha ricavato una diversa regola decisiva, ritenendo la censura diretta a riesaminare il merito.

  • art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina contributiva; la Corte non ha accolto la doglianza perché la questione dipendeva dall'accertamento in fatto della natura delle somme.

  • artt. 1362, 1363 e ss. c.c.

    l'interpretazione del contratto deve essere compiuta considerando il testo complessivo e la comune intenzione delle parti, ma l'apprezzamento del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi; non quando sia semplicemente plausibile tra più opzioni interpretative.

  • art. 1367 c.c.

    nel dubbio il contratto va interpretato nel senso in cui possa produrre qualche effetto; la Corte lo richiama a sostegno della lettura sistematica delle clausole che valorizza le rinunce non come mere formule di stile ma come pattuizioni con effetto causale sull'accordo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non può essere invocata per ottenere un nuovo giudizio di merito sull'interpretazione delle clausole e sulla qualificazione delle somme quando il giudice abbia già svolto un apprezzamento di fatto plausibile.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'esenzione contributiva per somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro presuppone una correlazione effettiva e univoca tra l'erogazione e la finalità di incentivare l'esodo; la prova di tale nesso grava su chi invoca il beneficio.
  • La qualificazione di una somma come incentivo all'esodo è una quaestio voluntatis e richiede un accertamento in concreto dell'effettiva natura della dazione, non essendo decisivo il nomen iuris attribuito dalle parti.
  • Le rinunce del lavoratore inserite in un accordo di cessazione possono escludere la natura di incentivo all'esodo quando non siano meri stilemi, ma abbiano contenuto specifico e si colleghino a pretese ulteriori rispetto alla semplice risoluzione del rapporto.
  • In cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura del testo negoziale se l'interpretazione adottata dal giudice di merito è plausibile e sorretta da motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione contrattuale è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di fatti decisivi, non quando si contrapponga una lettura alternativa ritenuta più convincente dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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