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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06422/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, dell'indennità di rischio di € 4,00 per ora prevista dall'art. 13 dell'Accordo Integrativo Regionale Abruzzo per i medici addetti alla continuità assistenziale, a partire dal luglio 2017, in ragione della delibera della Giunta regionale n. 398/2017. Il medico otteneva un decreto ingiuntivo poi revocato in appello, dove la clausola regionale che prevedeva l'indennità veniva ritenuta nulla perché in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo: (i) violazione della disciplina sulla contrattazione decentrata e della normativa di settore, sostenendo che la nullità dell'accordo regionale sussiste solo se vi è un contrasto irriducibile con il livello nazionale e che qui sarebbe stato legittimo prevedere compensi ulteriori per peculiarità regionali; (ii) violazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2005, contestando l'uso della clausola di onnicomprensività e affermando che essa non escludeva ulteriori compensi; (iii) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e di norme processuali, sostenendo che l'accordo regionale fosse fondato su una valutazione generale delle condizioni di rischio e disagio del servizio in Abruzzo, confermata dalla documentazione prodotta e dalla legge regionale n. 14/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso in un precedente sovrapponibile, secondo cui la contrattazione collettiva decentrata regionale non può introdurre, in modo generalizzato e automatico, una maggiorazione del compenso orario per tutti i medici di continuità assistenziale se l'Accordo nazionale consente soltanto la definizione di parametri per specifiche condizioni di disagio e difficoltà. Poiché l'accordo regionale abruzzese non individuava particolari e specifiche condizioni ma riconosceva l'indennità a tutti i medici del servizio, la clausola è stata considerata nulla come indebita maggiorazione del compenso in contrasto con il principio di uniformità del trattamento economico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come vizio dedotto in ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi sono ritenuti ammissibili perché formulati nel rispetto degli oneri di specificità richiesti dal ricorso per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla propria precedente motivazione condividendone il percorso argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 412/1991, art. 4, comma 9

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della contrattazione decentrata e alla nullità dell'accordo regionale solo in caso di contrasto con quello nazionale.

  • d.lgs. n. 165/2001, artt. 40 e 45

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla contrattazione decentrata e sulla disciplina del trattamento economico.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 8

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa della contrattazione nel settore sanitario convenzionato.

  • L. n. 833/1978, art. 48

    Indicato come fondamento del principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati.

  • A.C.N. 20 gennaio 2005, artt. 8, 14 e 72

    L'art. 14 consente alla contrattazione regionale di definire parametri per particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà; l'art. 72 è interpretato come non ostativo in sé a compensi ulteriori solo se coerenti con la disciplina nazionale; la previsione di un'indennità generalizzata è ritenuta incompatibile con tale quadro.

  • art. 2-nonies d.l. n. 81/2004, conv. in L. n. 138/2004

    La Corte lo richiama, tramite il precedente, per affermare che la disciplina della contrattazione regionale e aziendale nei rapporti dei medici convenzionati è rimessa agli accordi nazionali e non può contraddirli.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione dell'accordo regionale, ma la Corte ritiene che l'argomento non scalfisca la ratio decidendi.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel decidere la controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul quadro probatorio; la Corte osserva che il ricorrente mira in realtà a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella motivazione finale.

Massime di principio

  • Nel rapporto dei medici convenzionati, la contrattazione collettiva regionale o aziendale è valida solo se si colloca entro i limiti fissati dall'accordo nazionale; non può introdurre discipline economiche contrastanti o autonome rispetto al livello nazionale.
  • Quando l'accordo nazionale autorizza la contrattazione decentrata a individuare parametri per specifiche condizioni di disagio o difficoltà, la previsione regionale di un compenso aggiuntivo è legittima solo se tali condizioni sono concretamente e specificamente determinate nell'accordo, non se il beneficio è attribuito in modo automatico e generalizzato a tutti gli operatori.
  • L'assenza di una puntuale individuazione delle condizioni di disagio o difficoltà richieste dall'accordo nazionale comporta la nullità della clausola regionale che si traduca in una mera maggiorazione del compenso orario.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito o delle risultanze istruttorie, se la ratio decidendi della sentenza impugnata attiene alla mancanza, nell'accordo, di specifici parametri previsti dalla disciplina nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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