Cassazione Civile, Ordinanza n. 06425/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento dei compensi dovuti a un medico di medicina generale convenzionato, in particolare per alcune voci dell'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale (assistenza domiciliare integrata, nuclei di cure primarie in gruppo e personale addetto), che l'ASL aveva ridotto unilateralmente per esigenze di contenimento della spesa sanitaria e in attuazione di provvedimenti regionali e commissariali adottati nel contesto del piano di rientro dal disavanzo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal medico; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo illegittima la riduzione unilaterale del corrispettivo a fronte di prestazioni rimaste immutate. In Cassazione l'ASL ha articolato sette motivi: ha denunciato violazioni di norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro, sostenendo che gli atti regionali/aziendali fossero autoritativi e inderogabili; ha contestato l'interpretazione della Corte d'appello circa la necessità di una modifica consensuale dell'AIR; ha ribadito che la rimodulazione fosse imposta dai provvedimenti di rientro; ha sostenuto che, trattandosi di prestazioni facoltative non rientranti nei LEA, il medico avrebbe potuto non aderire alle nuove condizioni e che il comportamento concludente delle parti integrasse un nuovo accordo; ha invocato la natura incentivante dei compensi per i nuclei di cure primarie; ha dedotto la nullità delle clausole del contratto decentrato incompatibili con la programmazione economica; ha infine escluso la possibilità di disapplicare gli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al medico il diritto a percepire per intero i compensi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale. Ha affermato che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, pur legittime, non consentono all'ASL di ridurre unilateralmente i corrispettivi pattuiti nel rapporto convenzionale con il medico, perché tali rapporti sono disciplinati da convenzioni e accordi collettivi vincolanti e l'eventuale adeguamento ai vincoli di spesa deve avvenire mediante le procedure di negoziazione collettiva, non con atti unilaterali della singola azienda. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'ASL alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
Richiamata dall'ASL per sostenere i vincoli al contenimento della spesa sanitaria; la Corte la interpreta nel senso che non elide il ruolo della contrattazione collettiva nei rapporti convenzionali con i medici di medicina generale.
Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6
Invocata dalla ricorrente nel quadro del piano di rientro e dei vincoli di spesa; non ritenuta idonea a legittimare la riduzione unilaterale dei compensi.
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281
Richiamata per la disciplina del rientro dal disavanzo sanitario; non consente interventi unilaterali sui compensi convenzionali.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b)
Invocata a sostegno del piano di rientro; la Corte esclude che tali vincoli possano prevalere sulla disciplina collettiva dei compensi convenzionali.
Citato nei motivi della ricorrente; non assunto dalla Corte come base per una diversa interpretazione idonea a fondare il potere unilaterale dell'ASL.
artt. 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c.
Richiamati per sostenere l'eterointegrazione/nullità di clausole incompatibili; la Corte esclude che il caso integri nullità genetica delle clausole dell'accordo collettivo e nega l'effetto sostitutivo unilaterale.
La Corte esclude che il comportamento del medico possa essere valorizzato come accettazione di nuove condizioni, perché il contenuto economico del rapporto non è rimesso alla libera negoziazione individuale.
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8
È la base normativa del rapporto convenzionale; la Corte vi ricava che gli aspetti economici sono disciplinati dagli accordi collettivi e non da riduzioni unilaterali dell'ASL.
Richiamata nel contesto della disciplina degli accordi collettivi del settore sanitario.
Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, art. 54
Rilevante per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; la Corte afferma che i compensi previsti dall'accordo sono dovuti secondo la contrattazione collettiva.
Accordo Integrativo Regionale Abruzzo, art. 5
Norma centrale nella lite: disciplina i compensi oggetto di riduzione; la Corte ritiene illegittima la loro riduzione unilaterale da parte della ASL.
Richiamato per il rinvio all'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001; non giustifica il potere dell'ASL di rideterminare unilateralmente il compenso.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40
La Corte afferma che le amministrazioni sono tenute ad adempiere agli obblighi derivanti dai contratti collettivi; la nullità rilevante è solo quella genetica delle clausole in contrasto con i vincoli, non una nullità sopravvenuta che autorizzi la riduzione unilaterale.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3
Rileva solo per la nullità originaria delle clausole della contrattazione integrativa in contrasto con i vincoli; non fonda un potere generale di modificazione unilaterale.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 quinquies
Richiamato nella ricostruzione della disciplina della contrattazione integrativa; la Corte ne sottolinea il limite di nullità genetica.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, commi 3 bis e 3 ter
La Corte afferma che il potere unilaterale della PA è eccezionale, temporaneo e circoscritto alla sessione negoziale e alle materie di competenza, quindi non applicabile alla riduzione del compenso in esame.
L. n. 2248 del 1865, allegato E, artt. 4 e 5
La Corte esclude che gli atti dell'ASL di riduzione del compenso siano disapplicabili/non disapplicabili secondo tali norme, perché non esprimono potestà autoritativa ma sono atti di gestione di un rapporto privatistico-convenzionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per rinviare alle motivazioni delle pronunce precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra Servizio sanitario nazionale e medico di medicina generale, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi: l'amministrazione non può ridurre unilateralmente i compensi previsti da tali fonti.
- I vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, anche nei contesti di piano di rientro, devono essere attuati mediante gli strumenti di negoziazione collettiva e nei limiti delle rispettive competenze, non mediante atti unilaterali della singola ASL sui compensi convenzionali.
- La natura volontaria di una prestazione accessoria o di un'organizzazione assistenziale non consente, da sola, di negare il corrispettivo pattuito quando il professionista abbia reso la prestazione alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
- Nel rapporto convenzionale sanitario l'atto con cui l'azienda pretenda di ridurre in peius il compenso non è espressione di potestà autoritativa, ma si colloca su un piano privatistico-paritario; pertanto non è assimilabile agli atti amministrativi disapplicabili come esercizio di supremazia pubblica.
- L'intervento unilaterale della pubblica amministrazione sulle clausole economiche della contrattazione integrativa è eccezionale e, comunque, circoscritto alle materie e ai limiti previsti dalla legge; non può essere esteso a istituti riservati ad altro livello di contrattazione.
- Il comportamento concludente delle parti non può modificare il contenuto economico di un rapporto il cui assetto è predeterminato dalla contrattazione collettiva vincolante.
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