Cassazione Civile, Ordinanza n. 06376/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo che contestava alla società editrice, da un lato, la mancata contribuzione su somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a un giornalista e, dall'altro, la posizione del direttore responsabile della testata, ritenuta dall'ente previdenziale subordinata nel periodo indicato. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente i gravami: aveva confermato l'obbligo contributivo sull'indennità sostitutiva del preavviso, ma aveva escluso che il rapporto tra la società e il direttore responsabile presentasse i tratti della subordinazione, rigettando quindi la pretesa contributiva riferita a tale posizione. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2094, 2095 c.c. e dell'art. 6 del contratto collettivo giornalistico, per avere la Corte territoriale usato indici di subordinazione ritenuti incongrui rispetto alla figura apicale del direttore responsabile; violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c. e dell'art. 6 del contratto collettivo, per avere ritenuto gratuita la prestazione del direttore senza considerare i compensi per gli editoriali; violazione degli artt. 2082, 2086, 2094 e 2095 c.c. e dell'art. 6 del contratto collettivo, per avere ricondotto la direzione della redazione a un'attività imprenditoriale; violazione degli artt. 2697 e 2542 c.c. e dell'art. 1 L. 142/2001, per avere escluso che incomba sulla società l'onere di provare la qualità di imprenditore del giornalista. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi, sostenendo che, in relazione a un altro giornalista, nessuna contribuzione fosse dovuta sull'indennità sostitutiva del preavviso perché il rapporto si era risolto consensualmente; ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 27 del contratto collettivo, assumendo l'irrilevanza contributiva dell'indennità in assenza di un effettivo obbligo di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di subordinazione del direttore responsabile di testata giornalistica: non esiste una necessaria correlazione tra incarico direttivo e subordinazione, che deve essere accertata in concreto sulla base dell'inserimento continuativo e organico nell'organizzazione d'impresa e dell'esistenza di direttive e controlli. La censura dell'ente era in parte infondata e in parte inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a una rivalutazione del fatto e delle prove. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sull'insussistenza della subordinazione e non sul tema, non decisivo, dell'eventuale natura imprenditoriale del giornalista o della gratuità della prestazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva ed è assoggettata a contribuzione previdenziale; inoltre, l'eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratore, o la mancata erogazione della somma, non eliminano l'autonoma obbligazione contributiva verso l'ente, che resta opponibile solo nei limiti del rapporto assicurativo. Il ricorso incidentale è stato quindi dichiarato inammissibile per mancato confronto con la reale motivazione della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione non si presume per il solo conferimento dell'incarico di direttore responsabile; va verificata in concreto mediante l'inserimento organico e continuativo nell'organizzazione d'impresa e la soggezione a direttive e controlli.
art. 2095 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2094 c.c. per evidenziare che la figura direttiva del giornalista apicale non esaurisce di per sé la qualificazione del rapporto come subordinato.
art. 2099 c.c.
La censura dell'ente non è stata accolta perché la questione della remunerazione della prestazione del direttore era comunque superata dall'accertamento di fatto sulla non subordinazione.
art. 2082 c.c.
Il riferimento allo status imprenditoriale non era decisivo rispetto al thema decidendum, centrato sulla prova della subordinazione.
art. 2086 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non dirimente ai fini della decisione sull'esistenza del rapporto subordinato.
art. 2697 c.c.
L'ente previdenziale, che allegava la subordinazione e quindi l'obbligo contributivo, aveva l'onere di provarla; la Corte ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita.
art. 2542 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma considerato estraneo alla ratio decidendi, perché la controversia verteva sulla subordinazione e non sulla qualità di imprenditore.
art. 1 L. 3 aprile 2001, n. 142
Richiamato nel quarto motivo, senza incidenza decisiva sulla decisione, che resta ancorata alla mancata prova della subordinazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti quando la censura investe in realtà il merito dell'accertamento probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sugli indici di subordinazione è confinato all'omesso esame di fatti decisivi, non alla rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 2118 c.c.
L'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta, ha natura retributiva e non viene meno per effetto di accordi successivi o della mancata corresponsione.
art. 27 contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico
Richiamato dalla società per sostenere l'assenza dell'indennità in caso di risoluzione consensuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata.
art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153
La retribuzione imponibile comprende tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere; l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'effettivo pagamento al lavoratore.
art. 92 c.p.c.
La reciproca soccombenza ha giustificato la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
art. 371, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per il controricorso dell'INPGI al ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto del direttore responsabile di una testata giornalistica non opera una presunzione automatica: occorre una verifica concreta dell'inserimento continuativo e organico nell'organizzazione dell'impresa e della soggezione a direttive e controlli.
- Nelle controversie sulla subordinazione, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione del compendio probatorio; la censura per violazione di legge è ammissibile solo se investe i criteri giuridici di qualificazione, non la scelta e ponderazione degli indici di fatto.
- L'onere di provare la subordinazione grava su chi la allega per fondare la pretesa contributiva; se la prova manca e il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, elementi di autonomia e assenza di vincoli, la domanda contributiva va respinta.
- L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e, se dovuta al lavoratore, è soggetta a contribuzione previdenziale; l'autonomia dell'obbligazione contributiva impedisce che accordi successivi tra datore di lavoro e lavoratore, o la mancata corresponsione della somma, eliminino il debito verso l'ente previdenziale.
- In sede di legittimità, le doglianze devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: censure che attaccano un profilo non decisivo o una motivazione diversa da quella posta a base della decisione sono inammissibili.
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