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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06421/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata INPS per il pagamento dei contributi dovuti sui redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2005. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione perché il professionista non risultava iscritto alla cassa di categoria in quanto non raggiungeva la soglia reddituale per l'iscrizione obbligatoria, pur essendo tenuto al contributo integrativo, e aveva escluso la prescrizione del credito contributivo facendo decorrere il termine quinquennale dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'INPS avrebbe potuto conoscere l'esistenza del debito. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla prescrizione dei contributi e delle norme sulle dichiarazioni recettizie, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del versamento del saldo delle imposte e contestando anche le sanzioni applicate dall'INPS, ritenute eccessive e indebitamente qualificate come evasive; 2) violazione della normativa che disciplina l'iscrizione alla cassa forense e alla Gestione separata, sostenendo che essendo iscritto all'albo professionale non poteva essere iscritto d'ufficio alla Gestione separata; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere la Corte d'appello compensato le spese anziché porle a carico dell'INPS; 4) violazione di legge per non avere riconosciuto la natura previdenziale del contributo integrativo. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul dies a quo della prescrizione, affermando che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi stessi, coincidente con i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi; tuttavia, nel caso concreto, l'atto interruttivo era stato ricevuto entro il quinquennio, sicché il credito non era prescritto. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle sanzioni, perché nuova e non trattata dalla sentenza impugnata, e comunque non veicolata come omessa pronuncia. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il quarto motivo, riaffermando che, dopo l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve iscriversi alla Gestione separata, essendo irrilevante il solo possesso dell'iscrizione all'albo; ha inoltre ribadito che il contributo integrativo ha funzione solidaristica e non esonera dall'iscrizione alla Gestione separata. Ha infine respinto il terzo motivo perché, essendo il ricorrente rimasto soccombente, non vi era violazione dell'art. 91 c.p.c. nella mancata condanna dell'INPS alle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 9, L. n. 335/1995

    La prescrizione dei contributi previdenziali è stata esaminata alla luce della disciplina generale della Gestione separata; la Corte ha chiarito che il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla conoscenza effettiva del debito da parte dell'ente.

  • artt. 1334 e 1335 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di decorrenza degli effetti e conoscibilità dell'atto, ma la Corte ha escluso che incidano sul dies a quo della prescrizione dei contributi.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto può essere fatto valere dal momento della sua esigibilità; per i contributi della Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di versamento.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    È interpretato nel senso che il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, anche se iscritto all'albo.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    La Corte vi fonda il principio di universalizzazione della copertura previdenziale e il rapporto di complementarietà tra cassa professionale e Gestione separata.

  • art. 2, comma 25, L. n. 335/1995

    Non introduce un riparto rigido di competenze tale da escludere l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; il rapporto con la cassa di categoria è di complementarietà.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    I contributi dovuti alla Gestione separata si versano nei medesimi termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi.

  • art. 17 D.P.R. n. 435/2001

    Individuato come norma che stabiliva il termine di scadenza del saldo delle imposte relative ai redditi dell'anno 2005, rilevante per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 116 L. n. 388/2000

    Richiamato dal ricorrente sulle sanzioni per omissione contributiva, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; poiché il ricorrente è risultato soccombente, non vi era obbligo di condannare l'INPS alle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte osserva che la questione delle sanzioni non era stata veicolata come omessa pronuncia in cassazione.

  • art. 11 L. n. 576/1980

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto conforme a tali principi l'interpretazione che valorizza la funzione universalistica della tutela previdenziale.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale per il versamento, coincidente con i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi, e non dal momento in cui l'ente acquisisca concreta conoscenza del debito.
  • Il professionista iscritto all'albo, ma non iscritto alla cassa di categoria perché non tenuto al versamento del contributo soggettivo, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS; l'obbligo non è escluso dalla sola iscrizione all'albo né dalla debenza del contributo integrativo.
  • Tra cassa professionale e Gestione separata opera un rapporto di complementarietà, non di alternatività assoluta: quando la contribuzione categoriale non è dovuta in ragione delle condizioni di iscrizione, può operare la disciplina generale della Gestione separata.
  • Il contributo integrativo svolge funzione solidaristica e, da solo, non vale a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove manchi l'iscrizione alla cassa con contribuzione soggettiva.
  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non esaminate dalla sentenza impugnata, se non correttamente inquadrate come omessa pronuncia o altra specifica violazione processuale.
  • In materia di spese processuali, la condanna segue la soccombenza; se il ricorrente è soccombente, non è configurabile la condanna della controparte alle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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