Cassazione Civile, Ordinanza n. 06417/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti il 3.11.2021 e delle reciproche rinunce ai rispettivi ricorsi, entrambe espressamente accettate. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e, per effetto della rinuncia accettata, non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due licenziamenti intimati da una società ferroviaria a un proprio dipendente. In sede di riassunzione dopo un precedente intervento della Cassazione, la Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti, aveva ritenuto risolto il rapporto alla data del secondo licenziamento e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 22 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, compensando parzialmente le spese. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno definito transattivamente ogni pendenza davanti al Tribunale di Genova: il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, la società ha accettato la rinuncia e a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con reciproca accettazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione; la declaratoria di estinzione per rinuncia accettata esime inoltre il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la conciliazione tra le parti che comporti la rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con relativa accettazione, determina l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi solo se accettata dalla controparte; la rinuncia reciproca e accettata rende superflua ogni pronuncia sul merito delle censure.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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