Cassazione Civile, Ordinanza n. 16087/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, sostenendo di non averne mai ricevuto notifica e di averne appreso l'esistenza solo tramite un estratto di ruolo acquisito spontaneamente. La Commissione provinciale aveva annullato la cartella ritenendo nulla la notifica; la Commissione regionale aveva confermato l'annullamento. L'agente della riscossione, quale società incorporante la precedente concessionaria, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 6 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla notifica della cartella la disciplina della "comunicazione" degli atti tributari anziché quella speciale degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973; inoltre ha lamentato la falsa applicazione delle stesse norme e ha sostenuto che la notifica, eseguita prima della sentenza costituzionale n. 258/2012, fosse valida secondo la disciplina vigente all'epoca e che la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale non potesse incidere su una cartella ormai definitiva. In via preliminare, la contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione e di procura, mentre la ricorrente ha eccepito in memoria l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente per difetto di interesse ad agire alla luce della sopravvenuta disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha prima accolto l'istanza di rimessione in termini della controricorrente per il deposito della memoria, ritenendo perfezionato il deposito telematico con la seconda PEC e irrilevanti i ritardi dei controlli successivi. Ha poi respinto le eccezioni preliminari: ha ritenuto provata la legittimazione processuale della società incorporante e la validità della procura al difensore, e ha escluso che la sopravvenuta disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo potesse operare, essendo coperto da giudicato interno il profilo dell'ammissibilità già riconosciuto nei gradi di merito. Nel merito ha affermato che, nella vicenda concreta, la destinataria era in situazione di irreperibilità relativa; pertanto avrebbe dovuto applicarsi la procedura dell'art. 140 c.p.c., con tutti i relativi adempimenti, inclusa l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio e ricezione della raccomandata informativa. Poiché tali formalità non risultavano rispettate, la notifica della cartella era nulla. Ha inoltre precisato che la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 si applica anche agli atti anteriori, se la loro validità è ancora sub iudice, poiché il rapporto non era esaurito per giudicato. La motivazione della CTR è stata corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ma il dispositivo è stato confermato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La Corte esclude che la norma sulla comunicazione degli atti finanziari possa sostituire la disciplina speciale della notificazione degli atti tributari, richiamando la clausola di salvaguardia che fa salve le disposizioni in materia di notifica.
Per la notifica della cartella rileva la disciplina speciale; nella situazione di irreperibilità relativa non basta l'affissione all'albo comunale, dovendosi applicare, dopo la pronuncia costituzionale richiamata, la procedura più garantista dell'art. 140 c.p.c.
La disciplina richiamata per la notifica nei casi di irreperibilità è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui trattava in modo irragionevolmente diverso la cartella rispetto all'avviso di accertamento in caso di irreperibilità relativa.
In caso di irreperibilità relativa la notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla norma: deposito, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, invio della raccomandata informativa e sua effettiva ricezione.
art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992
È richiamato solo per osservare che la mancata impugnazione della cartella non impedisce, di per sé, l'incidenza della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale se il rapporto non è ancora definitivamente esaurito.
La Corte ammette la rimessione in termini per il deposito della memoria quando il deposito telematico sia stato tempestivamente effettuato e i successivi controlli tecnici ne abbiano solo ritardato la visibilità nel fascicolo.
art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012
Il deposito telematico si considera perfezionato al momento della generazione della seconda PEC, cioè della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore ministeriale.
Consente il deposito documentale in cassazione per provare la legittimazione processuale e altri profili di ammissibilità del ricorso.
La procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso è valida; non è richiesto che il foglio separato sia utilizzato solo se l'atto principale è integralmente riempito.
La sentenza impugnata può essere confermata correggendone la motivazione, quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro di ragionevolezza violato dalla disciplina che trattava in modo diverso situazioni di irreperibilità relativa identiche quanto al fatto notificatorio.
art. 4-bis art. 12 D.P.R. 602/1973
La norma sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, ma nel caso concreto non opera per il giudicato interno formatosi sul punto.
art. 3-bis D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021
Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. 602/1973, che seleziona i casi in cui l'invalida notifica della cartella integra di per sé interesse ad agire.
art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016
È richiamato come uno dei casi in cui la mancata validità della notifica/estratto di ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto, fondando l'interesse ad agire.
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come ulteriore ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio giuridicamente rilevante.
Massime di principio
- Quando la notifica di una cartella di pagamento avviene nei confronti di un destinatario temporaneamente assente presso la propria abitazione, ricorre un'ipotesi di irreperibilità relativa e deve applicarsi la procedura dell'art. 140 c.p.c. con tutti i suoi adempimenti, non essendo sufficiente il solo deposito o l'affissione all'albo comunale.
- La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale o notificatoria si applica anche agli atti compiuti prima della pronuncia, purché la validità dell'atto sia ancora sub iudice e il rapporto non sia definitivamente esaurito per giudicato o altro evento consolidativo.
- La disciplina speciale della notificazione degli atti tributari prevale sulla regola generale richiamata dallo Statuto del contribuente; tuttavia la clausola di salvezza non esclude il controllo sulla validità della notifica alla luce delle norme speciali e dei principi costituzionali.
- Nel processo di cassazione, la legittimazione processuale e i poteri di rappresentanza possono essere provati mediante documentazione depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., se la questione attiene all'ammissibilità del ricorso.
- Il deposito telematico è perfezionato con la seconda PEC di avvenuta consegna; i controlli successivi incidono solo sulla visibilità dell'atto nel fascicolo e non sulla perfezione del deposito, potendo semmai giustificare un rinnovo della trasmissione.
- La sopravvenuta disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sulla condizione dell'azione, ma non può essere opposta se sul punto si è formato giudicato interno nel processo pendente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →