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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva presentato domanda di ammissione al passivo di un fallimento, con richiesta di collocazione ipotecaria e privilegiata per un credito derivante da contratto di finanziamento, ma il giudice delegato l'aveva dichiarata inammissibile perché ultratardiva rispetto al termine per la domanda tardiva. La banca aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall., ma il Tribunale l'aveva respinta ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla creditrice, perché: da un lato, non risultava provata in modo rituale la ricezione della comunicazione ex art. 92 l. fall.; dall'altro, risultava comunque che la curatela aveva notificato altri avvisi relativi alla procedura, tra cui un avviso di vendita ex art. 107 l. fall., recapitato presso una filiale della banca e accompagnato da spedizione alla sede legale, oltre a una e-mail concernente la comunicazione ex art. 92 l. fall. Su tali basi il Tribunale aveva concluso che la banca avesse avuto conoscenza del fallimento o potuto averla con l'ordinaria diligenza. In cassazione la banca ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione contraddittoria e incomprensibile, poiché il Tribunale aveva negato da un lato la prova della notificazione ex art. 92 l. fall. e dall'altro affermato che tale prova era stata data; 2) violazione delle medesime norme costituzionali processuali, per avere il Tribunale ritenuto provata la conoscenza del fallimento sulla base di una notificazione dell'avviso ex art. 107 l. fall. che la banca contestava come non ricevuta presso la sede legale e comunque nulla se eseguita presso una filiale non qualificabile come sede secondaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nella mancanza di prova della ricezione degli avvisi e nella nullità della notifica effettuata a Pordenone.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendo che la motivazione del decreto impugnato fosse sostanzialmente incomprensibile e dunque viziata ai sensi dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. In particolare, ha rilevato la contraddittorietà del percorso argomentativo del Tribunale, che prima aveva escluso la prova della ricezione dell'avviso ex art. 92 l. fall., poi aveva valorizzato una comunicazione PEC e la notifica dell'avviso ex art. 107 l. fall. eseguita presso la filiale di Pordenone, salvo infine fondare la decisione su un apprezzamento presuntivo della conoscenza del fallimento. La Corte ha richiamato il proprio orientamento più recente secondo cui il curatore non può limitarsi a provare in via presuntiva la conoscenza del fallimento da parte del creditore, ma deve dimostrare o la ricezione dell'avviso ex art. 92 l. fall. oppure una conoscenza effettiva, in una data determinata, dell'apertura della procedura tramite un atto o fatto equipollente che assicuri la medesima conoscenza legale. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    è il rimedio contro il decreto del giudice delegato che dichiara l'inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo

  • art. 101, primo comma, l. fall.

    oltre il termine di cui all'art. 101, 1° comma l. fall.

    disciplina la tardività della domanda di ammissione al passivo, rilevante per valutare l'ammissibilità dell'insinuazione

  • art. 92 l. fall.

    comunicazione di cui all'art. 92 l. fall.

    la curatela deve provare la ricezione dell'avviso al creditore o una conoscenza effettiva equipollente della procedura fallimentare

  • art. 107 l. fall.

    avviso ex art. 107 l. fall.

    la sua notifica è stata valutata dal tribunale come elemento indiziario della conoscenza della procedura, ma la Corte ha escluso che ciò basti in via presuntiva a sostituire la prova richiesta

  • art. 111, comma 6, Cost.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 111, 6° comma, Cost.

    la motivazione del provvedimento deve essere intelligibile e non contraddittoria, pena il vizio denunciabile in cassazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

    il decreto deve contenere una motivazione chiara e comprensibile; una motivazione sostanzialmente incomprensibile è nulla

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma di ricorso per cassazione invocata per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    norma di ricorso per cassazione invocata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 9 l. n. 53/1994

    modalità di cui all'art. 9 della l. n. 53/1994

    indica le modalità per dimostrare la notificazione telematica, la cui osservanza è richiesta a pena di nullità

  • art. 11 l. n. 53/1994

    prevede la nullità, rilevabile d'ufficio, in caso di mancato rispetto delle modalità probatorie della notificazione telematica

Massime di principio

  • In tema di insinuazione tardiva al passivo, il curatore non può limitarsi a dimostrare per presunzioni che il creditore abbia probabilmente saputo del fallimento: deve provare la ricezione dell'avviso ex art. 92 l. fall. oppure una conoscenza effettiva, in una data certa, dell'apertura della procedura mediante un atto o fatto equipollente.
  • La prova della conoscenza della procedura da parte del creditore deve equivalere, per contenuto e intensità, alla conoscenza legale assicurata dall'avviso rituale; non è sufficiente un quadro indiziario complessivo se non consente un accertamento chiaro e univoco.
  • Una motivazione che neghi e al tempo stesso affermi la prova di un fatto decisivo, per poi fondare la decisione su un ulteriore ragionamento presuntivo incompatibile, è sostanzialmente incomprensibile e viola i parametri costituzionali e processuali della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito tralascia di scrutinare una contestazione specifica e potenzialmente decisiva sulla validità o efficacia della notificazione posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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