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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite origina da un accordo con cui due soggetti trasferivano alla società un terreno, riservandosi parte delle aree sulle quali la società si obbligava a costruire alcune unità immobiliari entro due anni, con previsione di una penale giornaliera per il ritardo. Il committente deduceva che la società non aveva realizzato integralmente quanto pattuito e aveva consegnato in ritardo le unità eseguite, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la consegna delle unità, il riconoscimento della proprietà e il risarcimento dei danni, oltre alla penale. La società, soccombente nei gradi di merito, ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1382 e 1383 c.c. e degli artt. 99 e 190-bis c.p.c., perché la Corte d’appello aveva riconosciuto la somma riferita alla penale per il ritardo nonostante, secondo la ricorrente, mancasse una domanda giudiziale specifica e autonoma di pagamento della penale, essendo stata formulata solo una richiesta di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, perché non aggrediva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello non aveva affermato che la domanda di penale fosse implicitamente compresa nella generica domanda di risarcimento, ma aveva interpretato l’atto di citazione nel senso che la domanda di penale fosse stata effettivamente proposta nella parte narrativa, nonostante una formulazione meno precisa nelle conclusioni. La Cassazione ha quindi rilevato che il ricorso avrebbe dovuto censurare specificamente l’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito, indicando i canoni ermeneutici violati, cosa non fatta. Per completezza, la Corte ha ribadito che la clausola penale per il ritardo può cumularsi con la domanda di risarcimento per l’inadempimento, purché nella liquidazione del danno si eviti di duplicare il pregiudizio già considerato dalla penale. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale è richiamata come fonte del diritto al pagamento pattuito per il ritardo; la Corte ribadisce che può operare insieme al risarcimento del danno da inadempimento, nei limiti in cui non si duplici il medesimo pregiudizio già considerato nella penale.

  • art. 1383 c.c.

    Vieta il cumulo tra domanda di prestazione principale e domanda di penale per l’inadempimento, ma non esclude il cumulo tra penale per il ritardo e risarcimento del danno da inadempimento; in quest’ultimo caso occorre evitare un ingiusto sacrificio del debitore sottraendo dal danno liquidato la parte già coperta dalla penale.

  • art. 99 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una domanda specifica; la Corte osserva però che il vero tema era l’interpretazione della domanda già proposta nell’atto introduttivo.

  • art. 190-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla decisione emerga un’autonoma rilevanza decisoria della norma.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la statuizione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato in fatto come base dell’ordinanza cautelare di consegna delle unità immobiliari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l’applicazione delle conseguenze previste dal comma 3 in tema di responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ne ha applicato il contenuto sanzionatorio, ritenendo che la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis integri un’ipotesi tipica di abuso del processo e giustifichi la condanna equitativa e quella ulteriore a favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si censura in cassazione l’accoglimento di una domanda, il ricorso deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha ritenuto proposta la domanda in base all’interpretazione dell’atto introduttivo, la doglianza deve investire specificamente tale interpretazione e i canoni utilizzati, non limitarsi a ribadire astrattamente che la domanda richiede forma espressa.
  • La clausola penale per il ritardo può essere domandata e riconosciuta insieme al risarcimento del danno da inadempimento, purché non si attribuisca al creditore una duplicazione del medesimo pregiudizio; nella liquidazione del danno residuo va detratta la componente già assorbita dalla penale.
  • L’art. 1383 c.c. non impedisce, di per sé, il cumulo tra penale per il ritardo e risarcimento per l’inadempimento definitivo, ma impone al giudice di evitare una sovracompensazione del creditore e un ingiustificato aggravio per il debitore.
  • In sede di legittimità, la qualificazione e l’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale consentito, con specifica indicazione dei criteri ermeneutici asseritamente violati.
  • La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima l’applicazione della responsabilità aggravata aggravata e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla norma, in chiave di contrasto all’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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