Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto iniziato nel 2004 e concluso solo nel 2021 all'esito anche di una revocazione. La Corte d'appello aveva negato l'indennizzo ritenendo, da un lato, che la parte originaria fosse deceduta prima del maturare del termine ragionevole e quindi non avesse maturato alcun diritto trasmissibile agli eredi, e, dall'altro, che per il giudizio di revocazione non spettasse l'indennizzo perché non era stato previamente richiesto il rimedio acceleratorio previsto dalla legge Pinto. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 100 e 300 c.p.c., sostenendo che, se il difensore non dichiara l'evento interruttivo, il processo prosegue tra le parti originarie e non può negarsi il diritto ereditario all'indennizzo; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 2, comma 2-sexies, della l. n. 89/2001, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessaria, anche in un giudizio di revocazione complesso e con contraddittorio non ancora integro, la previa istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. e avesse applicato in modo lesivo del diritto di difesa la presunzione di insussistenza del danno connessa alla contumacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la parte deceduta prima del superamento della durata ragionevole non può aver subito un pregiudizio indennizzabile e l'erede non può invocare un credito ereditario; l'indennizzo eventualmente spetta solo iure proprio, dal momento in cui l'erede assume formalmente la qualità di parte. Ha inoltre ritenuto immune da censure la prima ratio decidendi della Corte d'appello relativa al mancato esperimento del rimedio preventivo: per ottenere l'equa riparazione era comunque necessario manifestare un comportamento collaborativo chiedendo, nei termini di legge, la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., anche se il giudice conserva discrezionalità sull'accoglimento e anche se il contraddittorio non fosse ancora del tutto integro. Poiché questa ratio era da sola sufficiente a sorreggere il rigetto, la censura relativa alla diversa ratio sulla contumacia è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione utile a fondare il diritto all'indennizzo
richiamato nel motivo di ricorso; la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore non fa maturare, di per sé, un diritto indennitario in capo alla parte deceduta
il ricorso è stato ricondotto ai numeri 3 e 5 del comma 1 solo in via interpretativa, per la non chiara formulazione dei motivi
richiamato quale disciplina dei rimedi preventivi all'eccessiva durata del processo
impone, nei processi non soggetti a rito semplificato, la proposizione di un'istanza di decisione con trattazione orale quale rimedio preventivo, almeno sei mesi prima del superamento del termine di ragionevole durata
regola il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo e i relativi parametri di durata ragionevole
art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001
la durata ragionevole di un giudizio di revocazione è stata ritenuta tendenzialmente pari a un anno, per analogia con i giudizi di legittimità o con i gradi successivi alla struttura tipica del merito
art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001
richiamato dalla Corte d'appello per la presunzione di insussistenza del danno in caso di contumacia; la censura su tale ratio è stata però dichiarata inammissibile per difetto di interesse
costituisce rimedio preventivo utilizzabile anche nel giudizio di revocazione avverso sentenza di appello, applicabile ratione temporis
ha reso utilizzabile nel giudizio di revocazione il modello decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
commi secondo, terzo e quarto
richiamato dall'art. 1-ter l. n. 89/2001 come modello di decisione orale/concentrata rilevante ai fini del rimedio preventivo
richiamato dall'art. 1-ter l. n. 89/2001 come ulteriore modello decisorio a trattazione orale
art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001
la sua applicazione non è stata esaminata nel merito perché la relativa censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile
Corte cost. n. 121/2020
ha affermato che il rimedio preventivo richiede solo un comportamento collaborativo della parte, restando al giudice la valutazione sull'adozione del modello decisorio concentrato
Corte cost. n. 107/2023
ha ribadito che la mediazione del giudice nella verifica dei presupposti del rito concentrato non contrasta con l'effettività del rimedio preventivo
Massime di principio
- Nel sistema dell'equa riparazione, il diritto all'indennizzo non matura in capo alla parte che sia deceduta prima del superamento del termine di ragionevole durata del processo, poiché il pregiudizio presupposto dall'indennizzo deve essere attuale in capo a chi lo invoca.
- L'erede può ottenere l'indennizzo solo iure proprio e soltanto per il periodo in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte del giudizio presupposto; non è sufficiente la mera qualità successoria rispetto alla parte deceduta.
- La mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore non fa venir meno la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ma tale ultrattività del mandato non trasforma in pregiudizio indennizzabile il tempo maturato prima dell'assunzione formale della qualità di parte da parte del successore.
- Ai fini dell'equa riparazione, nei procedimenti per i quali è previsto un rimedio preventivo ex lege, la parte deve comunque attivarsi con un comportamento collaborativo chiedendo la decisione accelerata nei termini stabiliti; non occorre che il giudice sia già in grado di definire immediatamente la causa, perché la valutazione sull'utilizzabilità del modello decisorio resta riservata alla discrezionalità giudiziale.
- Il giudizio di revocazione, per la sua natura di impugnazione eccezionale e a critica vincolata, ha una durata ragionevole tendenzialmente pari a un anno ai fini della legge Pinto.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente a reggerla, la censura rivolta contro una diversa ratio diviene inammissibile per difetto di interesse se l'altra motivazione resta valida e decisiva.
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