Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel febbraio 2000 e definito in due gradi di merito, seguito da un giudizio di ottemperanza anch'esso articolato in due gradi. La Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda ritenendo che, considerato unitariamente il processo presupposto, la durata complessiva non superasse il termine ragionevole. In cassazione i ricorrenti deducevano due censure: con la prima lamentavano la violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al vincolo della precedente sentenza di legittimità e che la Corte di cassazione avesse già fissato come durata ragionevole del giudizio presupposto il termine di due anni, sei mesi e cinque giorni; con la seconda denunciavano la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, assumendo che nel computo del ritardo indennizzabile dovesse essere incluso anche il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la precedente pronuncia di legittimità avesse vincolato il giudice di rinvio a considerare come termine ragionevole del caso concreto la durata di due anni, sei mesi e cinque giorni, chiarendo che quel richiamo era funzionale solo a riprodurre il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in una fattispecie diversa. Ha poi affermato che il tempo necessario al passaggio in giudicato della decisione non integra ritardo indennizzabile, trattandosi di termine ragionevole prefissato dal legislatore e comunque suscettibile di abbreviazione tramite notificazione del provvedimento. Ha quindi confermato la correttezza del calcolo compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui la durata complessiva del processo, considerata unitariamente ma al netto dei tempi tra una fase e l'altra, non presentava un ritardo risarcibile ai sensi della L. n. 89/2001. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate come censure di violazione o falsa applicazione di legge, pur in mancanza di specifica indicazione del vizio dedotto.
art. 384 c.p.c.
Il vincolo del giudice di rinvio riguarda il principio di diritto effettivamente enunciato dalla Corte, non i riferimenti motivazionali inseriti solo per descrivere il caso deciso.
art. 392 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 394 c.p.c. tra le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, ma ritenuto non violato nella specie.
art. 394 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 392 c.p.c. tra le norme del rinvio, ma ritenuto non violato nella specie.
art. 2 L. n. 89/2001
Il danno indennizzabile riguarda il ritardo nella definizione del processo; non comprende il tempo fuori dal processo, né il periodo necessario al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 4 L. n. 89/2001
Richiamato solo indirettamente per escludere che i precedenti invocati incidessero sul termine di proponibilità della domanda, non sulla quantificazione del ritardo indennizzabile.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine generale per l'adempimento dell'amministrazione segnala che il ritardo nell'esecuzione spontanea della decisione favorevole non può essere risarcito con l'equa riparazione.
art. 112 c.p.a.
È richiamato per affermare che il giudizio di ottemperanza serve a garantire l'effettività della decisione amministrativa anche prima del giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato a sostegno dell'equiparazione funzionale tra giudizio di ottemperanza e procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto effettivamente enunciato dalla precedente decisione di cassazione, non a formule incidentali o a richiami motivazionali inseriti solo per descrivere una diversa fattispecie.
- Ai fini della L. n. 89/2001, quando il giudizio presupposto si svolge contro lo Stato o altro ente pubblico, la fase di cognizione e la successiva fase di ottemperanza devono essere valutate unitariamente, perché l'ottemperanza è funzionalmente assimilabile al procedimento esecutivo.
- Nel calcolo della durata irragionevole indennizzabile non va computato il tempo intercorso tra la definizione della fase di cognizione e la proposizione del ricorso per ottemperanza, poiché tale intervallo attiene alla fase di attivazione dell'esecuzione e non al tempo del processo.
- Il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza non costituisce ritardo indennizzabile, essendo un termine ragionevole predeterminato dall'ordinamento e, in ogni caso, accelerabile dalla parte mediante notificazione della decisione.
- L'equa riparazione tutela il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione del processo, non il ritardo imputabile allo Stato-amministrazione nell'adempimento spontaneo della decisione favorevole.
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