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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento TARSU 2012 emesso dal comune. Con il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita carenza di specificità dei motivi, sostenendo la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo lamentava l'omessa valutazione delle domande e delle prove depositate. Con il terzo motivo deduceva l'omesso rilievo dell'assenza dei presupposti per l'attività di accertamento e per l'irrogazione della sanzione, invocando varie norme in materia tributaria. Con il quarto motivo denunciava l'omesso rilievo della decadenza dal termine annuale di riscossione del credito fiscale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario l'appello è ammissibile quando contenga un'esposizione chiara e univoca, anche sommaria, delle ragioni di doglianza e della domanda, non essendo richiesta una formulazione formalistica; nel caso concreto, l'atto di appello conteneva una motivazione idonea a far comprendere la volontà di contestare integralmente la decisione di primo grado. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti tre motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha quindi escluso la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello e ha imposto al giudice di rinvio di riesaminare il gravame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, ma tale requisito è soddisfatto anche da un'esposizione chiara e univoca, sia pure sommaria, delle ragioni di censura e della domanda; la norma va interpretata restrittivamente perché limita l'accesso alla giustizia.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La disposizione è richiamata per affermare che la regola sull'appello tributario, in quanto eccezionale e limitativa dell'accesso al giudizio, non può essere letta in modo formalistico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per omessa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per la valutazione delle prove.

  • art. 72 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato nei motivi terzo e quarto come disciplina dei presupposti di accertamento e del termine annuale di riscossione del credito fiscale.

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'irrogazione della sanzione.

  • art. 16 d.lgs. n. 473/1997

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'irrogazione della sanzione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non può essere dichiarata in modo formalistico: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco, anche se sintetico, quale sia la decisione contestata e per quali ragioni.
  • L'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, poiché disciplina un requisito che incide sull'accesso al sindacato di merito e non può essere applicato in modo da comprimere indebitamente il diritto di difesa.
  • Se l'appellante ripropone le ragioni già dedotte in primo grado in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, e dal contenuto dell'atto risulta la volontà di censurare integralmente la decisione, l'onere di specificità dell'appello deve ritenersi assolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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