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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Gli acquirenti avevano convenuto in giudizio la venditrice sostenendo di aver acquistato, con atto di compravendita del 20 settembre 1980, non solo l'appartamento ma anche la terrazza soprastante e un annesso ripostiglio, e chiedendo ex art. 949 c.c. la cessazione di ogni turbativa al pieno godimento del bene. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno rigettato la domanda, ritenendo che la terrazza non fosse stata compresa nel trasferimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che il testo dell'atto di vendita manifestasse chiaramente la volontà di trasferire anche la terrazza, che la clausola sullo stato di fatto e di diritto confermasse tale interpretazione e che la corte territoriale avesse erroneamente reputato gravoso l'onere della prova, pur trattandosi di azione negatoria e non di rivendica. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché non aggrediva l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, secondo cui la terrazza non esisteva al momento della compravendita e quindi non poteva essere inclusa tra i beni trasferiti. Le doglianze sulla violazione dei canoni ermeneutici e sull'onere della prova sono state ritenute irrilevanti rispetto a tale presupposto fattuale definitivo; la censura, proposta solo in memoria anche per contestare la posteriore realizzazione della terrazza, è stata considerata tardiva e comunque non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    richiamato come base dell'azione negatoria proposta per far cessare le turbative al godimento del bene

  • art. 1362 c.c.

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione del contratto di compravendita

  • art. 1363 c.c.

    norma invocata dai ricorrenti per la lettura sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 1366 c.c.

    norma invocata dai ricorrenti sul criterio di interpretazione secondo buona fede

  • art. 1367 c.c.

    norma invocata dai ricorrenti sul principio di conservazione del contratto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di conformità tra proposta e decisione

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, quale presidio contro l'abuso del processo

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è ammissibile se non si confronta con l'accertamento di fatto decisivo posto a base della sentenza impugnata.
  • Se il giudice di merito accerta in modo definitivo che il bene dedotto in lite non esisteva al momento del contratto, la sua inclusione tra i beni trasferiti è logicamente e giuridicamente esclusa, rendendo irrilevanti le doglianze sull'interpretazione delle clausole di vendita.
  • La contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie e dell'apprezzamento di fatto non può essere proposta in cassazione come semplice violazione di legge.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, può operare la disciplina speciale sanzionatoria che collega l'esito del giudizio alla responsabilità aggravata per abuso del processo.
  • L'azione negatoria o di mero accertamento della proprietà non consente di superare l'onere di confrontarsi con il fatto costitutivo dell'esistenza del bene al momento del trasferimento, quando tale fatto è stato escluso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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