Cassazione Civile, Ordinanza n. 11268/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della CGT regionale che aveva a sua volta respinto l'appello della società contro l'avviso di accertamento IVA. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a somme per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2015 emesso nei confronti di una società, ritenuta utilizzatrice di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode fiscale. La società ha impugnato l'atto deducendo, in cassazione, quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso, perché l'atto richiamerebbe documenti e fatti non allegati né adeguatamente sintetizzati; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice avesse fondato la decisione su fatti non provati e non presenti negli atti; 3) violazione delle norme tributarie e civilistiche sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato i presupposti della frode carosello e che gli indizi fossero insufficienti a ribaltare l'onere probatorio; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente ripetitiva, per asserita mancanza di reale confronto con le difese della contribuente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando il fatto che l'avviso era motivato per relationem in modo sufficiente, che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito era legittima, che l'Ufficio aveva fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della società, e che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; l'atto è ritenuto validamente motivato anche per relationem se riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati o se questi sono comunque conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo motivazionale può essere assolto mediante riferimento ad altri atti o documenti collegati, purché l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare le parti rilevanti del documento richiamato.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove dedotte in causa.
Richiamato per distinguere la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, dalla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati in relazione alla ricostruzione dell'imponibile e alla prova presuntiva dell'operazione soggettivamente inesistente.
artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in relazione alla disciplina IVA e alla detraibilità dell'imposta in presenza di fatture per operazioni inesistenti.
art. 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti e della rilevanza penale-fiscale della frode.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode; il contribuente deve offrire la prova contraria di avere agito con la massima diligenza e senza consapevolezza dell'evasione.
Richiamato quale norma sulla presunzione semplice, utilizzabile per dimostrare la frode mediante indizi.
Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della presunzione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato nel motivo di nullità per asserita omessa pronuncia o mancato esame delle difese, ma la Corte esclude il vizio.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone, in forma concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario rispondere puntualmente a ogni allegazione.
Richiamato sul requisito di sinteticità della motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla richiesta di decisione della parte ricorrente.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, l'obbligo motivazionale è assolto se l'atto richiama documenti o atti esterni riproducendone il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di comprenderne la pretesa e al giudice di controllarla; non è necessaria la trascrizione integrale degli atti richiamati.
- L'allegazione degli atti richiamati non è dovuta quando tali atti siano già conosciuti dal contribuente o siano comunque agevolmente conoscibili; resta fermo che il richiamo deve consentire l'identificazione delle parti rilevanti dell'atto posto a base della pretesa.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite, che resta riservata al giudice di merito.
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario sulla base di elementi oggettivi e specifici.
- La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita mediante indizi quali, ad esempio, prezzi anomali, consegna diretta della merce, struttura cartieristica del fornitore e altri elementi idonei a porre sull'avviso un operatore accorto; il contribuente deve fornire prova contraria di aver agito con la massima diligenza esigibile.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione; non lo è quando il giudice indica, sia pure sinteticamente, le premesse fattuali e giuridiche del proprio convincimento e respinge implicitamente le difese non accolte.
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