Cassazione Civile, Ordinanza n. 08477/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse in relazione a iscrizioni a ruolo conseguenti a precedenti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005. In primo grado le cartelle erano state annullate; in appello la commissione regionale aveva invece ritenuto legittima la cartella per il 2004 e aveva confermato l'annullamento di quella per il 2005, ritenendo per la prima che la cartella fosse mera intimazione esecutiva sindacabile solo per vizi propri e, per la seconda, che fosse venuto meno il titolo presupposto per effetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa considerazione della disciplina sopravvenuta sull'indeducibilità dei costi da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione, nonché omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sentenza penale definitiva; 2) motivazione apparente e violazione di norme processuali e tributarie per il rigetto dell'appello incidentale sui vizi propri della cartella, in particolare su interessi, compensi di riscossione, data di consegna del ruolo, indicazione del responsabile del procedimento e dettaglio degli addebiti; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sul ruolo e sull'onere della prova in ordine alla mancanza di prova dell'esecutorietà del ruolo e dell'idonea sottoscrizione; 4) omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova e dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in tema di compenso di riscossione, ritenuto immotivato e sproporzionato. L'agente della riscossione ha proposto anche ricorso incidentale deducendo, in sostanza, che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio perché la sentenza presupposta sull'avviso di accertamento 2005 era stata impugnata per cassazione, e comunque che la motivazione sulla questione era insufficiente. Nelle more, il contribuente ha depositato documentazione attestante lo sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle e la definizione delle liti relative agli avvisi di accertamento presupposti.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dello sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle impugnate e del venir meno dei titoli legittimanti le iscrizioni a ruolo. Ha quindi non esaminato nel merito i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che tale meccanismo sanzionatorio opera solo quando l'impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile/improcedibile, non nel caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
invocato come ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem in tema di deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti
art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012
conv. in l. n. 44 del 2012
richiamato per affermare l'immediato rilievo retroattivo delle sentenze penali di assoluzione in materia di reati tributari
richiamato come reato tributario per il quale il contribuente era stato assolto in sede penale
richiamato per la sentenza di assoluzione penale definitiva
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che la cartella conseguente ad avviso di accertamento è sindacabile solo per vizi propri
richiamato dalla CTR per sostenere che l'Ufficio aveva dato corso a un atto dovuto
invocato dal contribuente per contestare il computo degli interessi fino alla data di consegna del ruolo
richiamato per affermare che la cartella deve contenere la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602/1973
richiamati sul ruolo e sulla sua esecutorietà e sottoscrizione
richiamato per la previsione dei compensi di riscossione
artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta motivazione apparente
invocato per il requisito della motivazione
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
invocato per il contenuto della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
invocato per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale e ricorso
invocato in relazione alla valutazione e acquisizione della prova
richiamato in tema di onere della prova circa la legittimità della pretesa e dell'esecutorietà del ruolo
invocato per la motivazione degli atti amministrativi
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007
invocato dal ricorrente nel censurare la motivazione della cartella
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
invocato dall'agente della riscossione per sostenere la necessità di sospensione del giudizio
invocato dall'agente della riscossione per la sospensione del processo in presenza di altra sentenza impugnata
richiamato in relazione alla produzione documentale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando il ruolo e le cartelle sottostanti sono stati sgravati e viene meno il titolo che legittima la riscossione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento confermato in precedente giudizio non integra un nuovo atto impositivo e, in linea di principio, è sindacabile solo per vizi propri.
- L'intervenuta definizione del giudizio sul presupposto tributario incide sulla persistenza dell'interesse a coltivare la controversia sulla cartella e può condurre alla chiusura del processo per cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
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