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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08477/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse in relazione a iscrizioni a ruolo conseguenti a precedenti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005. In primo grado le cartelle erano state annullate; in appello la commissione regionale aveva invece ritenuto legittima la cartella per il 2004 e aveva confermato l'annullamento di quella per il 2005, ritenendo per la prima che la cartella fosse mera intimazione esecutiva sindacabile solo per vizi propri e, per la seconda, che fosse venuto meno il titolo presupposto per effetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa considerazione della disciplina sopravvenuta sull'indeducibilità dei costi da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione, nonché omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sentenza penale definitiva; 2) motivazione apparente e violazione di norme processuali e tributarie per il rigetto dell'appello incidentale sui vizi propri della cartella, in particolare su interessi, compensi di riscossione, data di consegna del ruolo, indicazione del responsabile del procedimento e dettaglio degli addebiti; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sul ruolo e sull'onere della prova in ordine alla mancanza di prova dell'esecutorietà del ruolo e dell'idonea sottoscrizione; 4) omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova e dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in tema di compenso di riscossione, ritenuto immotivato e sproporzionato. L'agente della riscossione ha proposto anche ricorso incidentale deducendo, in sostanza, che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio perché la sentenza presupposta sull'avviso di accertamento 2005 era stata impugnata per cassazione, e comunque che la motivazione sulla questione era insufficiente. Nelle more, il contribuente ha depositato documentazione attestante lo sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle e la definizione delle liti relative agli avvisi di accertamento presupposti.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dello sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle impugnate e del venir meno dei titoli legittimanti le iscrizioni a ruolo. Ha quindi non esaminato nel merito i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che tale meccanismo sanzionatorio opera solo quando l'impugnazione sia rigettata o dichiarata inammissibile/improcedibile, non nel caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ruolo e le cartelle sottostanti sono stati sgravati e viene meno il titolo che legittima la riscossione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento confermato in precedente giudizio non integra un nuovo atto impositivo e, in linea di principio, è sindacabile solo per vizi propri.
  • L'intervenuta definizione del giudizio sul presupposto tributario incide sulla persistenza dell'interesse a coltivare la controversia sulla cartella e può condurre alla chiusura del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio presuppone rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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