Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I proprietari del fondo servente avevano convenuto in giudizio i confinanti chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio da questi ultimi esercitata sul loro fondo e che ne fosse ordinata la cessazione. I convenuti si erano costituiti resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù, oppure, in subordine, per la sua costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale, ritenendo usucapita la servitù, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti deducevano violazione degli artt. 1158, 1161, 1144, 1164 e 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata fornita prova rigorosa del possesso utile ad usucapionem: dall'istruttoria sarebbe emersa solo l'esistenza di una strada o di un percorso, ma non il suo effettivo e continuo esercizio da parte dei resistenti; mancava quindi la prova dell'uso non meramente tollerato del passaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto un accertamento di merito, fondato sulla valutazione complessiva delle prove, con cui aveva affermato che l'esercizio del passaggio era stato dimostrato e che non risultava provato un mero atto di tolleranza da parte dei proprietari del fondo servente. La censura dei ricorrenti mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e una nuova valutazione del fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile
art. 1161 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza specifica elaborazione da parte della Corte
art. 1144 c.c.
richiamato in tema di atti di tolleranza, con affermazione implicita che la Corte d'appello aveva escluso la mera tolleranza sulla base delle prove
art. 1164 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al possesso utile per usucapione, senza statuizione autonoma della Corte
art. 2697 c.c.
richiamato per l'onere della prova, ma la Corte osserva che la doglianza attaccava in realtà una valutazione di merito
art. 1051 c.c.
richiamato in via subordinata dai convenuti per la costituzione coattiva della servitù
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze istruttorie: tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La prova dell'usucapione di una servitù e, in particolare, dell'esercizio del passaggio deve essere desunta da un accertamento complessivo dei fatti di causa; la valutazione circa la ricorrenza del possesso utile e l'esclusione della mera tolleranza è tipicamente riservata al giudice del merito.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e ne esclude altre, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- La doglianza che si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove sotto la veste della violazione di norme sull'usucapione o sull'onere della prova è inammissibile se non individua un reale errore di diritto.
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