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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti davanti al Tribunale di Macerata tra proprietari di fondi confinanti, relativi a una servitù di passaggio e a una servitù di acquedotto/presa d’acqua. La proprietaria di un fondo chiedeva: l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo altrui su un tracciato esistente da tempo immemorabile; l’ordine di ripristino del tragitto originario; l’accertamento dell’inesistenza della servitù di acqua gravante sul proprio fondo; la rimozione di opere che sottraevano l’acqua (in particolare un pozzo e nuove tubazioni). I convenuti contestavano le domande e proponevano in via riconvenzionale il riconoscimento del proprio diritto di presa d’acqua e il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione del tracciato e per le opere di miglior utilizzo della falda. In un autonomo giudizio chiedevano inoltre l’accertamento dell’usucapione della fonte sita sul fondo dell’attrice. Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarava l’usucapione in favore dei convenuti della servitù di acquedotto nella sua estensione originaria, accoglieva la domanda di rimozione delle opere che impedivano l’uso della cisterna e delle trocche, determinava un nuovo tracciato di passaggio attraverso il frutteto e respingeva le altre domande, incluso il risarcimento del danno. La Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulle servitù e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello attribuito rilievo a una domanda/eccezione di usucapione che, secondo la ricorrente, non sarebbe stata proposta; 2) violazione delle stesse norme perché i convenuti non avrebbero potuto usucapire ciò di cui già sostenevano di essere titolari per destinazione del padre di famiglia; 3) violazione degli artt. 183, 184, 273, 274 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 24 Cost. per avere ritenuto ammissibile la domanda di usucapione proposta in altro giudizio, che la ricorrente assumeva tardiva e ormai preclusa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo e il terzo inammissibili, affermando che il giudice di merito può interpretare la domanda sulla base del contenuto sostanziale dell’atto e dello scopo perseguito, non soltanto delle formule usate; che la censura sulla tardività era nuova e non specificamente dedotta nei gradi di merito; e che, comunque, la domanda di usucapione di un diritto reale è compatibile con la natura autodeterminata del diritto stesso e non muta la causa petendi nel senso rilevante ai fini processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto, da un lato, l’usucapione della servitù di acquedotto in favore dei resistenti e, dall’altro, la possibilità di utilizzare un percorso alternativo per la servitù di passaggio, ritenendo corretta l’interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito e inammissibile la censura sulla tardività della domanda di usucapione perché nuova e non specificamente dedotta nei gradi precedenti. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle servitù per individuare il quadro normativo delle servitù prediali e della loro costituzione/usucapione.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell’usucapione delle servitù apparenti.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso e nella valutazione della qualificazione della servitù, in relazione alla destinazione del padre di famiglia.

  • art. 1068 c.c.

    Richiamato per affermare la legittimità dello spostamento del luogo di esercizio della servitù quando ricorrano i presupposti di legge e anche su offerta proposta in giudizio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull’usucapione, applicata alla servitù di acquedotto e alla servitù di passaggio in relazione all’esercizio protratto nel tempo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come norma sull’attività del giudice e sull’applicazione del principio iura novit curia.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alle preclusioni processuali e alla dedotta tardività della domanda riconvenzionale.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma sulle preclusioni istruttorie e processuali.

  • art. 273 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riunione dei procedimenti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riunione dei procedimenti connessi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’efficacia del giudicato e la preclusione a riproporre la domanda.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, che deve ricostruire la reale volontà della parte considerando il contenuto sostanziale dell’atto, l’insieme delle allegazioni e lo scopo pratico perseguito, senza restare vincolato alle sole espressioni letterali usate.
  • Il sindacato di legittimità sull’interpretazione e qualificazione della domanda è limitato: può intervenire solo se il giudice di merito abbia travalicato i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato oppure abbia sostituito d’ufficio un’azione diversa da quella proposta, o in presenza di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La domanda di accertamento di un diritto reale su cosa altrui o su bene immobile può essere correttamente qualificata come domanda di usucapione anche se la parte abbia utilizzato formule non tecnicamente precise, purché il contenuto sostanziale dell’atto e la finalità perseguita conducano a tale lettura.
  • Le doglianze fondate sulla tardività o sulla preclusione processuale devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito e indicate con precisione nel ricorso per cassazione; in difetto, sono inammissibili per novità e difetto di specificità.
  • La tutela di una servitù prediale può essere richiesta e accertata anche mediante l’allegazione di titoli diversi o alternativi, purché il diritto azionato resti lo stesso nella sua identità sostanziale; la diversa fonte costitutiva non muta automaticamente la domanda quando il diritto è autodeterminato.
  • In tema di servitù, il giudice può valutare se ricorrano i presupposti per lo spostamento del luogo di esercizio quando il fondo servente renda impraticabile il tracciato originario e venga offerto un percorso alternativo idoneo, purché siano rispettati i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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