Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di vicinato e comunione su un compendio immobiliare industriale. In primo grado era stata accolta parzialmente la domanda di alcuni proprietari confinanti, con ordine di arretramento di un muro di recinzione ritenuto non conforme alle distanze legali e alla disciplina urbanistica, chiusura di un passo carrabile ritenuto illegittimo perché la strada privata comune non era gravata da servitù di passaggio a favore del fondo servito dal varco, nonché esecuzione di ulteriori opere indicate dal consulente tecnico. La corte territoriale aveva confermato la decisione, ritenendo che il muro, per altezza e funzione di contenimento di un piano di campagna innalzato, non fosse un muro di cinta e fosse soggetto alle distanze legali; quanto al varco, aveva ritenuto che l'apertura comportasse un uso della strada comune in funzione di accesso a un diverso fondo esclusivo, con mutamento di destinazione della cosa comune e costituzione di una servitù non consentita. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1079, 1102 c.c. e 113, 115 c.p.c., oltre a omesso esame e omessa motivazione, sostenendo che l'attraversamento della strada comune per raggiungere un proprio fondo diverso da quello originariamente servito sarebbe consentito ex art. 1102 c.c. e non integrerebbe costituzione di servitù vietata; hanno inoltre contestato la ricostruzione temporale dell'apertura del varco. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un documento urbanistico e omessa motivazione sulla qualificazione del muro, sostenendo che il piano particolareggiato consentisse altezze maggiori e che la recinzione fosse stata confusa con il successivo livellamento del terreno, così da non dover applicare unitariamente le distanze legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, in particolare della natura e della funzione del varco carrabile, accertamenti riservati al giudice di merito. Ha ribadito il principio secondo cui, in comunione, l'uso più intenso della cosa comune è consentito solo se non ne altera la destinazione e non comprime il pari uso degli altri comproprietari; nel caso concreto la corte territoriale si era attenuta a tale principio nell'affermare l'illegittimità dell'apertura del varco in quanto diretta a servire un fondo esclusivo non compreso nella destinazione originaria della strada. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché proposto in un giudizio di doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame del fatto decisivo, sia perché il documento richiamato era già stato esaminato dalla corte d'appello, sia perché la prospettata distinzione tra costruzione del muro e successivo innalzamento del terreno costituiva questione nuova, non introdotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'uso della cosa comune è consentito solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce il pari uso degli altri comproprietari; è illegittimo il mutamento della funzione della cosa comune a vantaggio di un bene esclusivo non compreso nella destinazione originaria.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tutela reale della servitù, ma la Corte non ne affronta una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che le doglianze miravano a sovvertire l'accertamento di merito, non a denunciare un effettivo errore di regola processuale.
I muri che non hanno funzione di mera recinzione o demarcazione del confine, ma assolvono a funzione diversa, come il contenimento di un piano di campagna, sono soggetti al rispetto delle distanze legali.
Richiamato insieme all'art. 878 c.c. per affermare che il muro in contestazione era soggetto alle distanze legali e alla disciplina urbanistica applicabile.
Richiamato dalla corte territoriale e ripreso dalla Cassazione per confermare l'assoggettamento del manufatto alle distanze legali tra costruzioni.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla 'doppia conforme' si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini indicati dalla norma; in tal caso è precluso il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo nei limiti dedotti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di comunione, ciascun partecipante può usare la cosa comune in modo più intenso, ma non può destinarla stabilmente al servizio di un proprio bene esclusivo non compreso nella destinazione originaria impressa dalla collettività dei compartecipi.
- Il passaggio attraverso una strada comune a servizio di un diverso fondo esclusivo può integrare un uso vietato della cosa comune quando si traduca in mutamento di destinazione e nell'imposizione di una servitù a carico del bene comune.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale quando la censura investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nelle controversie soggette a 'doppia conforme', il motivo ex art. 360 c.p.c. fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
- Il muro che non si limita a recingere il fondo, ma svolge funzione di contenimento o di sostegno di un piano di campagna modificato, non può essere trattato come muro di cinta ed è soggetto alle distanze legali e alle regole urbanistiche applicabili.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto, se la loro deduzione nei gradi di merito non risulta specificamente allegata e localizzata negli atti processuali.
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