Cassazione Civile, Ordinanza n. 08432/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari aveva irrogato, in solido a una cooperativa agricola e al suo presidente, una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 3 della L. n. 898/1986, assumendo che fossero stati indebitamente percepiti aiuti comunitari sulla base di dati e notizie falsi relativi agli anni 2001-2002. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione, poi rigettata in primo e secondo grado. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 898/1986 per difetto parziale di legittimazione passiva, sostenendo di essere cessato dalla carica di presidente e legale rappresentante prima di parte delle percezioni e quindi di poter rispondere solo per una quota della somma; inoltre invocava la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria; 2) violazione della medesima norma per effetto dell’archiviazione, nei confronti di altri soci percettori, dei procedimenti sanzionatori fondati sul medesimo verbale di constatazione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 23 L. n. 689/1981, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato quasi esclusivamente il verbale della Guardia di Finanza senza esaminare compiutamente la documentazione difensiva e le prove offerte, con conseguente erronea ricostruzione del fatto e della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine quinquennale dell’art. 28 L. n. 689/1981 decorreva, nel caso concreto, dalla notificazione del verbale di accertamento del 2004, per cui l’ordinanza-ingiunzione del 2008 era tempestiva. Ha poi escluso il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l’illecito ex art. 3 L. n. 898/1986 è integrato dalla predisposizione e presentazione di dati falsi che abbiano consentito l’indebita percezione del beneficio, anche se materiale percezione avvenga in momenti successivi e anche ad opera di terzi concorrenti. Quanto all’archiviazione delle posizioni di altri soggetti, la Corte ha rilevato che non vi era prova che tale provvedimento comprendesse il ricorrente o la cooperativa e, comunque, un’archiviazione amministrativa verso terzi non ha efficacia equiparabile a un giudicato idoneo a travolgere la sanzione irrogata al ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L’illecito amministrativo è integrato dalla indebita percezione di aiuti comunitari ottenuta mediante esposizione di dati o notizie falsi; rileva anche la condotta di chi predisponga l’attività prodromica o concorra alla falsità, non solo chi materialmente percepisce il beneficio.
Richiama l’applicazione delle regole della L. n. 689/1981 alla sanzione per indebito conseguimento di aiuti comunitari.
La prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa è quinquennale e decorre, nel caso esaminato, dalla notificazione del verbale di accertamento ritenuta tempestiva.
In presenza di un fatto che integri sia illecito amministrativo sia fattispecie penalmente rilevante opera il principio di specialità, con applicazione della disciplina speciale amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nella individuazione della responsabilità e della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è limitato ai casi di anomalia motivazionale rilevante secondo i criteri delle Sezioni Unite.
Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto in cassazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.
Invocato nel ricorso in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, la responsabilità può investire anche il soggetto che abbia predisposto o concorso nella formazione della documentazione falsa, se tale attività sia causalmente diretta all’ottenimento del beneficio indebito.
- Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione per la riscossione della sanzione amministrativa decorre, nel sistema della L. n. 689/1981 applicabile alla L. n. 898/1986, dal giorno della violazione, ma la tempestiva notificazione del verbale di accertamento rileva quale atto idoneo a impedire la maturazione della prescrizione nei limiti accertati dal giudice di merito.
- L’archiviazione amministrativa disposta nei confronti di altri concorrenti nella medesima vicenda non produce di per sé un effetto estensivo o un giudicato favorevole in capo a soggetti diversi, salvo che risulti un provvedimento che li includa espressamente o che ne determini in modo inequivoco il venir meno della pretesa sanzionatoria.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità resta limitato all’esistenza di una motivazione effettiva, non apparente o meramente illogica nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La prova del verbale di accertamento delle infrazioni amministrative conserva piena efficacia sino a querela di falso, e la sua contestazione richiede specifiche deduzioni idonee a scardinarne il contenuto fattuale.
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