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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08432/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari aveva irrogato, in solido a una cooperativa agricola e al suo presidente, una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 3 della L. n. 898/1986, assumendo che fossero stati indebitamente percepiti aiuti comunitari sulla base di dati e notizie falsi relativi agli anni 2001-2002. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione, poi rigettata in primo e secondo grado. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 898/1986 per difetto parziale di legittimazione passiva, sostenendo di essere cessato dalla carica di presidente e legale rappresentante prima di parte delle percezioni e quindi di poter rispondere solo per una quota della somma; inoltre invocava la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria; 2) violazione della medesima norma per effetto dell’archiviazione, nei confronti di altri soci percettori, dei procedimenti sanzionatori fondati sul medesimo verbale di constatazione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 23 L. n. 689/1981, lamentando che i giudici di merito avessero valorizzato quasi esclusivamente il verbale della Guardia di Finanza senza esaminare compiutamente la documentazione difensiva e le prove offerte, con conseguente erronea ricostruzione del fatto e della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine quinquennale dell’art. 28 L. n. 689/1981 decorreva, nel caso concreto, dalla notificazione del verbale di accertamento del 2004, per cui l’ordinanza-ingiunzione del 2008 era tempestiva. Ha poi escluso il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l’illecito ex art. 3 L. n. 898/1986 è integrato dalla predisposizione e presentazione di dati falsi che abbiano consentito l’indebita percezione del beneficio, anche se materiale percezione avvenga in momenti successivi e anche ad opera di terzi concorrenti. Quanto all’archiviazione delle posizioni di altri soggetti, la Corte ha rilevato che non vi era prova che tale provvedimento comprendesse il ricorrente o la cooperativa e, comunque, un’archiviazione amministrativa verso terzi non ha efficacia equiparabile a un giudicato idoneo a travolgere la sanzione irrogata al ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 898/1986

    L’illecito amministrativo è integrato dalla indebita percezione di aiuti comunitari ottenuta mediante esposizione di dati o notizie falsi; rileva anche la condotta di chi predisponga l’attività prodromica o concorra alla falsità, non solo chi materialmente percepisce il beneficio.

  • art. 4 L. n. 898/1986

    Richiama l’applicazione delle regole della L. n. 689/1981 alla sanzione per indebito conseguimento di aiuti comunitari.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    La prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa è quinquennale e decorre, nel caso esaminato, dalla notificazione del verbale di accertamento ritenuta tempestiva.

  • art. 9 L. n. 689/1981

    In presenza di un fatto che integri sia illecito amministrativo sia fattispecie penalmente rilevante opera il principio di specialità, con applicazione della disciplina speciale amministrativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nella individuazione della responsabilità e della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è limitato ai casi di anomalia motivazionale rilevante secondo i criteri delle Sezioni Unite.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 23 L. n. 689/1981

    Invocato nel ricorso in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, la responsabilità può investire anche il soggetto che abbia predisposto o concorso nella formazione della documentazione falsa, se tale attività sia causalmente diretta all’ottenimento del beneficio indebito.
  • Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione per la riscossione della sanzione amministrativa decorre, nel sistema della L. n. 689/1981 applicabile alla L. n. 898/1986, dal giorno della violazione, ma la tempestiva notificazione del verbale di accertamento rileva quale atto idoneo a impedire la maturazione della prescrizione nei limiti accertati dal giudice di merito.
  • L’archiviazione amministrativa disposta nei confronti di altri concorrenti nella medesima vicenda non produce di per sé un effetto estensivo o un giudicato favorevole in capo a soggetti diversi, salvo che risulti un provvedimento che li includa espressamente o che ne determini in modo inequivoco il venir meno della pretesa sanzionatoria.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità resta limitato all’esistenza di una motivazione effettiva, non apparente o meramente illogica nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La prova del verbale di accertamento delle infrazioni amministrative conserva piena efficacia sino a querela di falso, e la sua contestazione richiede specifiche deduzioni idonee a scardinarne il contenuto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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