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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08435/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da un immobile originariamente unito ad altro bene e poi separato in due porzioni a seguito di precedente vicenda giudiziaria tra i danti causa. L'unità immobiliare degli attori risultava completamente interclusa e priva di accesso autonomo dall'esterno; per raggiungerla sarebbe stato necessario utilizzare il pianerottolo interno di proprietà esclusiva del convenuto e realizzare un varco di accesso. Gli attori chiedevano l'accertamento del diritto di passaggio sul pianerottolo o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile e la perdita dei frutti civili. Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto di aprire il vano sul pianerottolo di sua proprietà. Il tribunale accoglieva le domande principali e liquidava un danno mensile; la corte d'appello confermava l'an debeatur ma riduceva la quantificazione a euro 120 mensili, ritenendo la liquidazione equitativa correttamente basata anche sul valore locativo, nonostante la mancata visione dell'immobile dipendesse dal comportamento del convenuto. Nel ricorso per cassazione il convenuto deduceva omesso esame di un fatto decisivo circa lo stato locativo dell'immobile e la mancanza di criteri trasparenti per la quantificazione del danno, sostenendo che il consulente tecnico di parte aveva escluso un valore locativo per una porzione ancora non abitabile e priva di autonomia impiantistica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, qualificandolo come censura sostanzialmente attinente alla motivazione e non come omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha affermato che il valore locativo poteva essere utilizzato come parametro di liquidazione equitativa del danno da mancato godimento dell'immobile e che la corte territoriale aveva correttamente considerato tale parametro insieme ad altri elementi del caso concreto, riducendo anche l'importo liquidato. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza possono concorrere all'assolvimento dell'onere probatorio; le presunzioni semplici possono essere utilizzate per inferire il pregiudizio da fatti secondari allegati e provati.

  • art. 1226 c.c.

    Il danno da mancato godimento, quando non sia provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di occupazione senza titolo o di preclusione all'uso di un immobile, il danno da perdita del godimento può essere liquidato equitativamente se non è dimostrabile nel suo preciso ammontare, anche assumendo il canone locativo di mercato come parametro di riferimento.
  • La preclusione all'uso del bene da parte del proprietario o del comproprietario integra, di per sé, una lesione risarcibile del diritto di godimento pieno ed esclusivo, distinta dal danno materiale alla cosa.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento è sufficiente allegare e, se contestato, provare il fatto secondario da cui desumere la concreta possibilità di godimento perduta; tale onere può essere assolto anche tramite presunzioni semplici o massime di esperienza.
  • La censura che investe la quantificazione equitativa del danno non può essere formulata come omesso esame di un fatto decisivo se mira, in realtà, a contestare la valutazione motivazionale del giudice di merito o la scelta dei parametri di stima.
  • La mancata ispezione del bene da parte del consulente tecnico, quando sia dipesa dal comportamento della parte che impedisce l'accesso, non può essere utilmente opposta per contestare la conseguente stima del danno.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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