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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia traeva origine dal rigetto, da parte del Tribunale e poi della Corte d'appello, delle domande di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, nonché di parcheggio veicoli, a carico del cortile di proprietà della controparte. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, il difensore del ricorrente ha successivamente depositato memoria evidenziando che, nelle more, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita degli immobili oggetto di causa; secondo la parte ricorrente, tale circostanza avrebbe fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, perché, con l'esecuzione del preliminare, l'eventuale servitù si sarebbe estinta per confusione ai sensi dell'art. 1072 c.c. È stato quindi depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, cui la controparte ha aderito mediante accettazione della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Non ha provveduto sulle spese di lite in ragione dell'accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione di tale misura, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1072 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, con l'esecuzione del preliminare di compravendita, l'eventuale servitù si sarebbe estinta per confusione.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla norma.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale e accettazione della controparte, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha escluso la statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ne ha escluso l'applicazione, affermando che il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se effettuata nelle forme previste e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata impedisce la pronuncia sulle spese, quando la Corte rilevi la ricorrenza dei presupposti normativi per non provvedervi.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce una misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione del giudizio.
  • Quando il ricorrente perde interesse alla prosecuzione del giudizio per sopravvenienze che incidono sul rapporto sostanziale dedotto, può rinunciare al ricorso, ferma la necessità dell'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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