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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07534/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in epoca anteriore al 2007, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE e, in via sostanziale, il riconoscimento degli incrementi della borsa di studio previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Contestavano in particolare: il mancato adeguamento triennale della borsa di studio collegato agli incrementi stipendiali del personale dipendente del SSN; il mancato adeguamento annuale per variazione del costo della vita; la legittimità del blocco normativo degli adeguamenti; la mancata considerazione della responsabilità solidale dei ministeri e dell'università; e il mancato riconoscimento della prescrizione decennale dei diritti azionati. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria e quella di adeguamento annuale, ritenendo l'adeguamento triennale tardivamente proposto e comunque richiamando un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il trattamento economico dei medici specializzandi non era dovuto nei termini pretesi dai ricorrenti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione delle norme che avevano bloccato gli adeguamenti della borsa di studio; violazione della disciplina europea e nazionale sull'adeguata remunerazione; omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia sulla legittimazione passiva dei convenuti; e omessa pronuncia/violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il terzo motivo, che la censura investiva anche una motivazione sul merito resa solo ad abundantiam dopo una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, sicché mancava l'interesse a impugnarla in quella parte. Ha poi ribadito l'orientamento consolidato secondo cui i medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non hanno diritto né all'incremento annuale né all'adeguamento triennale della borsa di studio, per effetto del blocco disposto dalle norme succedutesi nel tempo e definitivamente confermato dalle Sezioni unite. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per genericità, difetto di specifica localizzazione della censura e, soprattutto, per mancanza di decisività e interesse, poiché la sentenza impugnata aveva escluso in radice l'esistenza del diritto azionato, rendendo assorbite le questioni di legittimazione passiva e prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    Ha fissato il trattamento economico dei medici specializzandi, ma non fonda il diritto all'adeguamento preteso nei termini invocati dai ricorrenti; il blocco degli aggiornamenti ha impedito gli incrementi annuali e triennali per gli anni considerati.

  • art. 7 d.l. n. 384/1992 conv. dalla l. n. 438/1992

    È la base del blocco dell'adeguamento economico della borsa di studio, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità nel periodo rilevante.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    Concorre al blocco degli aggiornamenti economici invocati per la borsa di studio.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    Conferma il blocco degli aggiornamenti economici della borsa di studio.

  • art. 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996

    Concorre alla disciplina limitativa degli incrementi economici invocati.

  • art. 32, comma 12, l. n. 448/1997

    Concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.

  • art. 22 l. n. 488/1999

    Concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.

  • art. 36 l. n. 289/2002

    Concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.

  • artt. 37, 39 e 46 d.lgs. n. 368/1999

    La disciplina più favorevole introdotta dal 1999 è stata qualificata come scelta discrezionale del legislatore, non imposta direttamente dall'ordinamento comunitario.

  • art. 11 d.lgs. n. 370/1999

    Richiamato dai ricorrenti quale norma attuativa del quadro comunitario, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa risarcitoria nei termini dedotti.

  • art. 183 Trattato CEE

    Invocato dai ricorrenti a sostegno del principio di adeguata remunerazione, ma non considerato sufficiente a determinare la misura della retribuzione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia sulla legittimazione passiva è stata dichiarata inammissibile per mancanza di specificità e di decisività.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È stato ritenuto non rispettato il requisito di specifica localizzazione della censura relativa alla legittimazione passiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto non utile quando la ratio decidendi escludeva in radice l'esistenza del diritto azionato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, anche ove scrutinabili, i motivi sarebbero stati comunque inammissibili per contrasto con l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 2948 c.c.

    La censura sulla prescrizione è stata reputata inammissibile perché il decisum non si fondava sulla prescrizione ma sulla inesistenza del diritto.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Usato per liquidare le spese applicando gli aumenti per pluralità di assistiti con la stessa posizione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, nei limiti riportati nel testo.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando investe una motivazione di merito svolta solo ad abundantiam dopo una statuizione pregiudiziale che ha già definito il giudizio senza entrare nel merito.
  • Se la ratio decidendi esclude l'esistenza stessa del diritto azionato, sono assorbite e prive di decisività le censure su prescrizione, legittimazione passiva o altri profili che presuppongono comunque la sussistenza del diritto.
  • In materia di medici specializzandi, la misura dell'adeguata remunerazione prevista dal diritto unionale non è determinata direttamente dalla fonte europea, ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale entro i limiti della ragionevolezza e del contenimento della spesa pubblica.
  • Il differimento dell'entrata in vigore di una disciplina più favorevole non integra, di per sé, tardivo recepimento del diritto unionale quando la normativa previgente sia già stata ritenuta idonea a garantire il livello di tutela richiesto.
  • Le norme succedutesi nel tempo hanno determinato, per il periodo considerato, il blocco sia dell'adeguamento annuale sia dell'adeguamento triennale della borsa di studio dei medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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