Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura privata accreditata aveva ottenuto in primo grado la condanna della Regione al pagamento della quota del 50% del corrispettivo per prestazioni sociosanitarie residenziali rese nel 2013 in favore di anziani, in esecuzione di una convenzione stipulata con l’Azienda sanitaria provinciale competente. La Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo che la convenzione sottoscritta dall’Asp producesse effetti diretti nella sfera giuridica della Regione, rimasta estranea al contratto. Con il ricorso per cassazione la struttura ha dedotto otto motivi: violazione dell’art. 1372, comma 2, c.c. e della normativa statale e regionale ritenuta fonte di legittimazione passiva della Regione quale soggetto finanziatore; falsa applicazione della disciplina regionale sugli accordi per le prestazioni socio-sanitarie; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per il mancato riconoscimento del credito; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento; nullità della sentenza e del procedimento per l’ammissibilità di una domanda restitutoria proposta dalla Regione solo in sede di precisazione delle conclusioni e per l’utilizzo di documenti prodotti tardivamente; nullità per motivazione apparente sull’accoglimento della restituzione; violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erroneo riparto dell’onere probatorio in ordine all’avvenuto pagamento delle somme; nullità della condanna alla restituzione in favore dei difensori distrattari, che non erano parti del giudizio d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha confermato l’orientamento secondo cui, in materia di prestazioni socio-sanitarie rese da strutture accreditate nell’ambito della Regione Calabria, le Aziende sanitarie sono i soggetti deputati alla stipulazione degli accordi contrattuali, mentre la Regione conserva funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza e i relativi rapporti finanziari interni; pertanto, in assenza di una espressa previsione di legge che consenta di imputare alla Regione gli effetti della convenzione, non sorge un obbligo diretto della Regione nei confronti della struttura accreditata per la quota di corrispettivo posta a carico del Fondo sociale regionale. Quanto alle domande restitutorie, la Corte ha ribadito che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non è domanda nuova e può essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni; inoltre, in caso di distrazione delle spese, la restituzione va pronunciata nei confronti del difensore distrattario, quale soggetto che ha ricevuto il pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per sostenere che il contratto non può produrre effetti nei confronti di terzi estranei; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una base normativa per imputare alla Regione effetti diretti della convenzione stipulata dall’Asp.
art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423
invocato dalla ricorrente come fonte della legittimazione passiva della Regione quale ente finanziatore; la Corte non ne ha tratto un obbligo diretto della Regione verso la struttura accreditata.
artt. 17-18 L.R. Calabria 22/2007
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’obbligo regionale di concorrere al pagamento della quota sociale; la Corte li ha letti in coerenza con la disciplina che attribuisce alle Asp la stipulazione degli accordi e alla Regione soli compiti di programmazione e finanziamento interno.
art. 49 L.R. Calabria 23 dicembre 2011, n. 47
richiamato come parte della disciplina regionale invocata dalla ricorrente; non ritenuto idoneo a fondare un’obbligazione diretta della Regione verso la struttura.
art. 41, comma 4, L.R. Calabria 27 dicembre 2012, n. 69
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa; non ritenuto decisivo ai fini della legittimazione passiva regionale.
L.R. Calabria 21 aprile 2015, n. 12
richiamata dalla ricorrente; non valorizzata dalla Corte come fonte di obbligazione diretta della Regione nei confronti della struttura.
art. 9 L.R. Calabria 2 dicembre 2016, n. 40
richiamato dalla ricorrente; non ritenuto idoneo a mutare la ricostruzione della Corte sull’estraneità della Regione al rapporto contrattuale.
art. 16, comma 6, L.R. Calabria 27 dicembre 2016, n. 44
richiamato dalla ricorrente; non ritenuto sufficiente a fondare il credito direttamente nei confronti della Regione.
invocati per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta la lettura della convenzione alla luce della disciplina settoriale, escludendo effetti diretti verso la Regione.
dedotto come base della domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte ha confermato il rigetto della domanda per difetto dei presupposti, in particolare della sussidiarietà nel rapporto considerato.
richiamato in relazione alla natura sussidiaria dell’azione di arricchimento; la Corte non ha ravvisato i presupposti per superare il rigetto.
artt. 345, 352, 189, 153, comma 2, e 294 c.p.c.
invocati per contestare l’ammissibilità della domanda di restituzione e della documentazione prodotta dalla Regione; la Corte ha escluso la nullità, affermando che la richiesta restitutoria non è domanda nuova e può essere proposta in appello fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente e alla violazione del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità.
invocato per asserita ultrapetizione nella decisione sulle restituzioni; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e coerente.
richiamato in tema di motivazione; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante.
dedotto per contestare il riparto dell’onere della prova sull’avvenuto pagamento; la Corte ha ritenuto infondata la censura nel quadro della decisione restitutoria.
art. 24 Cost.
richiamato per contestare la condanna alla restituzione nei confronti dei difensori distrattari; la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa.
richiamato in tema di distrazione delle spese; la Corte ha affermato che il soggetto passivo della restituzione è il difensore distrattario.
invocato per lamentare la violazione del contraddittorio nei confronti dei difensori non parti; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la condanna restitutoria verso i difensori distrattari; la Corte non ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni socio-sanitarie rese da strutture accreditate, la responsabilità di pagamento verso la struttura sorge solo in capo al soggetto che la legge individua come parte del rapporto contrattuale o come obbligato diretto; la Regione, se estranea alla convenzione e priva di espressa previsione legislativa, non risponde direttamente della quota di corrispettivo.
- Le norme regionali che allocano parte del costo delle prestazioni sul Fondo sociale regionale possono regolare solo i rapporti interni di finanziamento tra Regione e Azienda sanitaria, senza per ciò solo creare un credito azionabile direttamente dalla struttura nei confronti della Regione.
- L’interpretazione del contratto deve coordinarsi con la disciplina di settore: la convenzione stipulata dall’Asp non può produrre effetti nella sfera giuridica della Regione se questa non ha partecipato alla stipulazione e la legge non le attribuisce la qualità di contraente o obbligato diretto.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, una volta riformata la decisione impugnata, non costituisce domanda nuova in appello e può essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni, essendo conseguenza della richiesta di riforma.
- In caso di distrazione delle spese, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata va disposta nei confronti del difensore distrattario, che è il soggetto che ha ricevuto il pagamento ed è parte del rapporto restitutorio.
- L’azione di arricchimento senza causa resta sussidiaria: non è esperibile quando l’ordinamento appresti, per la medesima vicenda, rimedi o assetti che escludano il suo carattere residuale.
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