Cassazione Civile, Ordinanza n. 07600/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva contestato alla società l'utilizzo di quattordici fatture emesse da un'altra società, ritenute afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti. Per l'IVA l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'imposta indebitamente detratta; per le imposte dirette aveva rettificato in diminuzione costi di produzione e rimanenze per l'importo complessivo delle fatture. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo che la documentazione prodotta in giudizio dimostrasse l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, ossia la costruzione di un opificio e lavori di canalizzazione. L'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per avere la CTR richiamato solo documenti senza spiegare il percorso logico; 2) violazione delle norme in tema di accertamento e onere della prova, sostenendo che, una volta contestate operazioni oggettivamente inesistenti, la prova documentale formale non basti e che l'onere probatorio si sposti sul contribuente solo dopo la prova indiziaria dell'Ufficio; 3) violazione delle norme sul rapporto tra giudizio penale e tributario, assumendo che la CTR avesse attribuito efficacia automatica alla sentenza penale di non luogo a procedere emessa nei confronti del legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione e quindi superava il minimo costituzionale. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma nel caso concreto la CTR ha accertato in fatto che la società aveva assolto l'onere della prova contraria con documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la corrispondenza del valore dell'opificio alla base imponibile delle fatture contestate; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva dato efficacia vincolante alla decisione penale, ma l'aveva richiamata solo come elemento rafforzativo di un giudizio già fondato su altre prove. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente è scrutinabile quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico della decisione.
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.
la motivazione apparente integra nullità per violazione dell'obbligo di motivazione.
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, consentendo di comprendere le ragioni della decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti possono fondare l'accertamento anche in materia di operazioni inesistenti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
l'Amministrazione può contestare la detrazione IVA sulla base di elementi anche indiziari idonei a provare l'inesistenza delle operazioni.
una volta allegati dall'Ufficio elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle prestazioni e della legittimità del costo.
le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, sono idonee a fondare il convincimento del giudice.
i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti difettano del requisito dell'inerenza.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
la fattura non è di per sé prova sufficiente della reale esistenza dell'operazione se la stessa è contestata come inesistente.
la sentenza penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario relativo all'accertamento fiscale della società.
il giudicato penale non si estende automaticamente al processo tributario, che resta autonomo nella valutazione probatoria.
richiamato nel motivo, ma la Corte esclude che la decisione penale avesse efficacia automatica nel giudizio tributario.
le limitazioni probatorie del processo tributario spiegano l'autonomia della valutazione rispetto al giudizio penale.
il giudice tributario deve apprezzare liberamente il materiale probatorio acquisito, senza recepire acriticamente la sentenza penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza tributaria, la nullità sussiste solo quando la motivazione sia meramente apparente, ossia non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
- Nelle controversie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la deducibilità/detraibilità dei relativi importi.
- La mera regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione contestata, perché tali strumenti possono essere utilizzati proprio per simulare un'operazione fittizia.
- Se l'operazione contestata è oggettivamente inesistente, viene meno il requisito dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa, con conseguente indeducibilità dei costi stessi.
- Nel processo tributario il giudicato penale non spiega automatica efficacia vincolante; la sentenza penale può essere valorizzata solo come elemento di prova o di rafforzamento del convincimento, previa autonoma valutazione del giudice tributario insieme agli altri elementi acquisiti.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una conclusione diversa da quella effettivamente adottata.
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