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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09084/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento di euro 406.838,89, emessa per omesso versamento di Irpef e Iva, oltre che per Tosap, a seguito di controllo automatizzato. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Con il ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, ha dedotto: 1) violazione delle regole sul contraddittorio per mancata integrazione nei confronti del Comune titolare di una parte del credito; 2) nullità o inesistenza della notifica della cartella e inidoneità della sanatoria processuale; 3) nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sui motivi di merito; 4) illegittimità della cartella perché formata in PDF e senza firma digitale, oltre a omesso esame di fatto decisivo; 5) nullità della cartella per mancata previa comunicazione di avvisi bonari/endoprocedimentali; 6) nullità per motivazione criptica circa l’omesso o carente versamento; 7) nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi e applicazione degli interessi anche alle sanzioni; 8) omessa pronuncia e vizi di motivazione sulla parte della cartella relativa alla Tosap, con dedotta decadenza e mancata notifica dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il litisconsorzio necessario in materia di impugnazione della cartella esattoriale quando si deducono vizi propri dell’atto. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza o per indebita sovrapposizione di censure i motivi relativi alla notifica, alla motivazione della sentenza di merito, alla forma digitale dell’atto, nonché alla parte Tosap. Ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata comunicazione di avvisi bonari e sulla motivazione della cartella, ribadendo che nel controllo automatizzato ex art. 36-bis la preventiva comunicazione non è necessaria quando si tratti di imposte dichiarate e non versate e che la cartella è sufficientemente motivata con il richiamo alla dichiarazione del contribuente e all’atto presupposto. Ha inoltre confermato che la motivazione della sentenza di merito non era apparente e che l’omissione di pronuncia andava censurata nei limiti e con le modalità proprie dell’art. 112 c.p.c. e del vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Nel giudizio di impugnazione della cartella non ricorre, per i vizi propri dell’atto, un litisconsorzio necessario tale da imporre l’integrazione del contraddittorio verso l’ente impositore.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è dovuta l’integrazione d’ufficio del contraddittorio se la fattispecie non presenta litisconsorzio necessario.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha comunque avuto piena conoscenza dell’atto e ha potuto impugnarlo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari e per il rinvio alle norme del processo civile.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo automatizzato consente la liquidazione sulla base dei dati della dichiarazione e dell’anagrafe tributaria; se la pretesa riguarda imposte dichiarate e non versate, non è necessaria la preventiva comunicazione bonaria.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo formale ha diversa natura e prevede una interlocuzione preventiva solo nei casi previsti; non si applica al mero controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contestare la notificazione e la pretesa tributaria, senza esito favorevole.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficientemente esistente e comprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione all’obbligo motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma di rinvio alle regole processuali civili nel processo tributario.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005

    Invocato per sostenere l’inesistenza della cartella formata in PDF e con firma non digitale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati richiamati diversi vizi di legittimità, ma molte censure sono state ritenute inammissibili per commistione di motivi, difetto di autosufficienza o preclusione del n. 5.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e correlata al caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia va dedotta come vizio processuale specifico, non mediante generico richiamo a violazione di legge o omesso esame di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a consentire il controllo senza ricorso ai fascicoli; non è richiesto un formalismo estremo, ma la puntuale indicazione del contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per contestare la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e del conteggio degli interessi.

  • art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione degli interessi nella cartella.

  • art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione degli interessi nella cartella.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L’obbligo motivazionale della cartella può essere assolto, nel caso di liquidazione su dati dichiarati dal contribuente, mediante richiamo alla dichiarazione o all’atto presupposto.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato per l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, ritenuto rispettato nella specie.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006

    Richiamato nel motivo sulla Tosap e sulla presunta decadenza della pretesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione della cartella di pagamento non sussiste, per i vizi propri della cartella, un litisconsorzio necessario con l’ente impositore; l’integrazione del contraddittorio non va disposta d’ufficio quando la controversia riguarda l’atto esattoriale in sé.
  • La nullità della notificazione della cartella è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque acquisito piena conoscenza dell’atto e abbia potuto proporre ricorso; l’inesistenza della notifica è configurabile solo in ipotesi estreme di mancanza degli elementi essenziali della notificazione.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata trascrizione o sintesi delle parti decisive rende inammissibili le censure che richiedono il controllo del fatto processuale.
  • Non è consentito mescolare, in un unico motivo, censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i presupposti fattuali e le regole di diritto coinvolte.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, se la pretesa deriva da imposte dichiarate e non versate o da meri riscontri cartolari, la preventiva comunicazione bonaria non è necessaria e la sua omissione non determina nullità, salvo situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 opera una diversa logica procedimentale, con maggiore attività istruttoria e connettiva funzione di garanzia del contraddittorio; tale disciplina non si sovrappone al controllo automatizzato.
  • La cartella di pagamento, quando segue una liquidazione fondata sulla dichiarazione del contribuente o su un atto presupposto già determinativo del debito, è adeguatamente motivata mediante il richiamo a tali elementi, senza necessità di una esposizione analitica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere veicolata con il corretto vizio processuale e con puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicato

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