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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09083/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una società, mentre saliva sul lastrico solare dello stabilimento per riparare un refrigeratore, cadeva a causa della rottura di un lucernaio in plexiglass e decedeva. I familiari agivano per il risarcimento dei danni derivanti dall'evento; nel corso del giudizio la società datrice di lavoro chiamava in causa una seconda società incaricata della manutenzione dell'immobile, ritenendola corresponsabile o comunque tenuta a manleva. Il tribunale e la corte d'appello condannavano entrambe le società, attribuendo alla chiamata in causa una responsabilità diretta da custodia e/o corresponsabilità nella causazione del sinistro, con esclusione del concorso di colpa del danneggiato. In Cassazione la società chiamata in causa proponeva otto motivi: 1) violazione dell'art. 305 c.p.c. per asserita tardività e modalità errata della riassunzione dopo il fallimento della società datrice di lavoro; 2) violazione delle norme sul rito lavoro e incompetenza del giudice ordinario, sostenendo che si trattasse di danno differenziale devoluto al giudice del lavoro; 3) violazione delle norme sul contraddittorio e sull'estensione della domanda al terzo, contestando di essere stata condannata senza domanda diretta degli attori; 4-7) censure sulla valutazione delle prove, sull'attendibilità dei testi, sul mancato rilievo della CTU penale, sull'esistenza della custodia, sul nesso causale, sul concorso di colpa del danneggiato e sulla ripartizione del 50% del danno; 8) violazione degli artt. 1226 e ss. c.c. per la liquidazione equitativa del danno, contestata però solo in via derivata come conseguenza delle contestazioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte infondata e in parte inammissibile la censura sulla riassunzione dopo il fallimento, osservando che il termine decorre dalla conoscenza della dichiarazione di fallimento e che non era stata specificamente attaccata la ratio secondo cui la domanda era di risarcimento iure proprio, proponibile in sede ordinaria. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla competenza del giudice del lavoro, perché non contrastava la ratio autonoma della tardività dell'eccezione e non si confrontava adeguatamente con la qualificazione della domanda come risarcimento iure proprio. Ha respinto il motivo sull'estensione della domanda al terzo, chiarendo che quando il convenuto chiama un terzo come corresponsabile diretto per il medesimo titolo della domanda principale, la pretesa si estende anche al terzo, a differenza della chiamata in garanzia. Ha dichiarato inammissibili le censure fattuali e di valutazione delle prove, ribadendo che l'accertamento della custodia, del nesso causale, del concorso di colpa e della quantificazione percentuale del contributo causale appartiene al giudice di merito e, nel caso, era sorretto da motivazione adeguata. Anche il motivo sulla liquidazione equitativa è stato ritenuto inammissibile, perché fondato in realtà sulla contestazione dei presupposti di responsabilità già esaminati, oltre che per il limite della doppia conforme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    termine per la riassunzione dopo l'interruzione

    Il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione di fallimento è portata a conoscenza delle parti.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta competenza del giudice del lavoro; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 412 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del rito lavoro; censura non scrutinata nel merito.

  • art. 428 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la competenza del giudice del lavoro; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza è stata ritenuta tardiva oltre il termine previsto.

  • art. 32 c.p.c.

    Richiamato in tema di chiamata del terzo e contraddittorio; il principio applicato è quello dell'estensione della domanda al terzo corresponsabile.

  • art. 108 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla chiamata del terzo; la Corte distingue la chiamata del corresponsabile dalla chiamata in garanzia.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in tema di integrazione del contraddittorio; non rileva per il caso concreto secondo la motivazione della Corte.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è stata reputata inammissibilmente contestata solo come conseguenza delle censure sui presupposti di responsabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, dopo un'interruzione dovuta al fallimento di una parte, la riassunzione è effettuata nel termine decorrente dalla conoscenza della dichiarazione di fallimento, non può essere censurata come tardiva se la ratio della decisione di merito non viene specificamente aggredita.
  • La domanda risarcitoria iure proprio dei familiari del lavoratore deceduto, se proposta in via ordinaria e con richiesta di condanna generica, non viene attratta automaticamente alla competenza del giudice del lavoro per il solo fatto che il danno origini da violazione di norme antinfortunistiche.
  • La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto estende al terzo la domanda attorea quando il terzo è indicato come corresponsabile diretto sulla base del medesimo titolo sostanziale dedotto in lite; l'estensione automatica non opera invece nella chiamata in garanzia, che presuppone un rapporto autonomo.
  • L'accertamento della custodia della cosa, del nesso causale, del concorso di colpa del danneggiato e della ripartizione del contributo causale tra i responsabili è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il custode della cosa da cui è derivato il danno si libera solo provando il caso fortuito; il concorso di colpa del danneggiato può integrare il fortuito, ma l'onere di allegarlo e provarlo grava sul custode.
  • La censura sulla liquidazione equitativa del danno è inammissibile quando in realtà mira a rimettere in discussione i presupposti fattuali della responsabilità già accertati, e non i criteri giuridici di stima.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato se non nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e comunque con specifica critica alla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia del dannoLicenziamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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